Monitoring Gesetzessammlung

048U1426

IT - DPR

048U1426

Approvazione della nuova tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera e all'Italia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948 n. 1426)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni ed aggiunte; Vista la Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 resa esecutiva con regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13 , modificata dall'atto addizionale 8 febbraio 1911, reso esecutivo con regio decreto 22 marzo 1911, n. 292 , sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati; Visto il regolamento per l'applicazione della Convenzione e dell'atto addizionale predetti, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387 , con l'annessa tabella delle reti e degli attrezzi di pesca permessi nelle acque italo-elvetiche, successivamente modificata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535 ; Visto il verbale della riunione tenutasi il 13 ottobre 1947 all'Isola Bella di Stresa tra i commissari governativi italiano e svizzero per la pesca, i quali concordemente hanno proposto l'approvazione di una nuova tabella delle reti e degli attrezzi di pesca da consentire nelle acque promiscue ai due Stati, in sostituzione delle precedenti; Vista la legge 30 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

La tabella delle reti ed attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni, annessa al regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387 , nonche' le disposizioni modificanti questa tabella approvata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535 , sono abrogate e sostituite dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2

Le reti ed attrezzi attualmente autorizzati saranno ammessi sino alla fine del 1952. Durante questo periodo di transizione e' tuttavia vietato di procurarsi attrezzi nuovi aventi dimensioni non conformi a quelle prescritte dalla nuova tabella.
Pertanto la deroga seguente e' prevista per quanto concerne detto periodo:
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la parte centrale delle attuali bedine per trota e coregone dovra' essere sostituita, per una lunghezza di 40 m. e la rimanenza entro sette anni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 71 - FRASCA

Tabella

Tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera ed all'Italia
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht