050U0499
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Modificazioni al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950 n. 499)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 , relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera c) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura dell'indennita' prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e successive modificazioni, e' modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
Art. 2
La misura dell'indennita', prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e successive modificazioni, e' modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300.
Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Art. 3
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme gia' iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 71. - CARLOMAGNO