Monitoring Gesetzessammlung

051U0982

IT - DPR

051U0982

Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 982)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 , che approva il regolamento per le Case di rieducazione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

L' art. 4 del regio-decreto 4 aprile 1939, n. 721 , che approva il regolamento per le Case di rieducazione e' modificato nel modo seguente:
"Art. 4. - Decreti di internamento e loro esecuzione.
L'internamento nelle case di rieducazione e' ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall' art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835 .
Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.
Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione".

Art. 2

L' art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 , che approva il regolamento per le Case di rieducazione, e' modificato nel modo seguente:
"Art. 13. - Comitato di assistenza.
In ogni capoluogo di mandamento e' costituito un Comitato di assistenza minorile.
Il Comitato si compone:
a) del pretore, presidente;
b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;
d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;
e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di piu' parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.
Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) e' ridotto alla meta'.
Il Comitato e' costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 36. - FRASCA
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