051U0878
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Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' della Societa' per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma, in comune di Pedace (Cosenza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 878)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 28 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di Ha. 17.46.90, nei confronti della Societa' per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di Ha. 17.46.90, nei confronti della Societa' per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma.
Art. 2
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente art. 1, confinanti a nord e nord-ovest, con la strada Grindi-Carlo Magno; a sud e ad est, con proprieta' dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
Art. 3
I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Art. 4
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 15. - CARLOMAGNO
Elenco
COMUNE DI PEDACE (Cosenza)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico