048U0363
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Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948 n. 363)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 ; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
La domanda fatta in esecuzione dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia, per l'estradizione dei cittadini delle Potenze Alleate ed Associate, accusati di avere commesso, in violazione delle leggi del loro Paese, crimini di guerra, o atti di tradimento o di collaborazione col nemico, e' inoltrata dal Governo richiedente al Ministero degli affari esteri, che la trasmette al Ministero della giustizia.
Art. 2
Salvo le disposizioni di cui al paragrafo III dell'articolo 45 del Trattato di pace, l'estradizione di cui all'art. 1, puo' essere concessa solo previa deliberazione favorevole della, Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma, qualunque sia il distretto in cui si trova l'imputato o il condannato straniero, a meno che il medesimo faccia domanda di essere consegnato al Paese richiedente. Si osservano gli articoli 663 , 664 e 666 del Codice di procedura penale .
Art. 3
I termini di sessanta giorni di novanta giorni stabiliti dall' art. 665 del Codice di procedura penale per la perenzione dell'arresto possono essere prorogati dal Ministro per la giustizia.
Art. 4
La Sezione istruttoria delibera in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, l'imputato o il condannato, se ne ha fatto domanda, e il difensore qualora si presenti.
Essa esamina se il fatto, per il quale l'individuo richiesto e' imputato o condannato, costituisce crimine di guerra o reato di tradimento o di collaborazione col nemico, tenendo conto delle leggi del Paese che lo richiede e di cui egli e' cittadino e dei principi di diritto internazionale in materia; esamina altresi' in ogni caso se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizzi di reita'.
Art. 5
Se il giudice decide che non si debba, concedere l'estradizione, il Ministro per la giustizia, ne informa immediatamente il Ministro per gli affari esteri. In tal caso l'autorita' di pubblica sicurezza, secondo accordi con il Ministro per gli affari esteri, puo' prendere in consegna l'arrestato e tenerlo a disposizione per l'eventualita' che il Paese richiedente sottoponga la questione agli Ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e U.R.S.S. secondo quanto previsto nel paragrafo 3 dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 183. - FRASCA