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25G00208

IT - DPR

25G00208

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate. (25G00208) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 dicembre 2025 n. 204)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2026 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis , istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti; Visti i commi 3, 3-bis e 3 -ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale»; Visto l' articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 »; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 , recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Esercito Italiano: USMIA ASPMI per la Marina Militare: SIM MM per l'Aeronautica militare AMUS AM Visti l' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , l' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017 , 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5 , del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2021-2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo dell' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»
- Si riporta il testo dell' articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 :
«Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 .
2. All' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) e' aggiunta la seguente:
«i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»;
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa".»
- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 marzo 2018, recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 .
- Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«680. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»
- Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , destinate all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all' articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 .»
- Si riporta il testo dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 :
«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , da destinare all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
Omissis»
- Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«619. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .»
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Estensione degli istituti economici 1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano della Marina Militare, compreso il personale dirigente delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica Militare si applicano, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 :
a) articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
b) articoli 11, 12, 13 escluso comma 12, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021»:
«Art. 10 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall' articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo".
2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', e' dovuto il trattamento di missione di cui all' articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall' articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .»
«Art. 11 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, e' corrisposta un'indennita' di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00.
Il personale comandato in prontezza operativa e' assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non e' cumulabile con l'indennita' di reperibilita' di cui all' articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 .
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all' articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi' sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»
«Art. 12 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
»
«Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1.
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , e' elevata al 140 per cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all' articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all' articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all' articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all' articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 , come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , e' rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all' articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.
23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.»
«Art. 14 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:
a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 , nella misura giornaliera di euro 14,00;
b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.»
«Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'».
«Art. 16 (Indennita' di servizio aereo). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, e' dovuta un'indennita' di presenza pari a:
a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.
2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.
3. L'indennita' di cui al comma 1, lettera b), e' rideterminata nella misura di:
a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;
b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.
4. L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con l'indennita' di cui all' articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.
5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.»
«Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.»
«Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.»

Art. 3

Estensione degli istituti normativi 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19 , 21 commi 1 , 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 .
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 , recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio normativo ed economico 2016-2018»:
«Art. 11 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7 , non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7 , e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7 , non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 :
«Art. 19 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 , per la fruizione della licenza ceduta e dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»
«Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all' articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 170 del 2010 .
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 .
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
«Art. 22 (Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere). - 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 , ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 .
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»
«Art. 23 (Licenza per aggiornamento scientifico). - 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 :
a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.»

Art. 4

Importi una tantum 1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Forze Armate 2021 2022 2023 Generale 735,53 € 1.164,48 € 1.173,28 € Generale di corpo d'armata 704,88 € 1.115,96 € 1.124,39 € Generale di divisione 674,23 € 1.067,44 € 1.075,50 € Generale di brigata 643,59 € 1.018,92 € 1.026,62 € Colonnello 612,94 € 970,40 € 977,73 € Tenente colonnello 582,29 € 921,88 € 928,84 € Maggiore 551,65 € 873,36 € 879,96 € 2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 5

Risorse non utilizzate
con riferimento al triennio 2018-2020 1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 :
«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall' articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:
a) per le finalita' di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 , e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;
2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:
"01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica";
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Art. 6

Risorse non utilizzate
con riferimento al triennio 2021-2023 1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.304.732 per l'anno 2024 ed euro 1.287.492 a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.

Art. 7

Disposizioni finali 1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Copertura finanziaria 1. In coerenza con quanto disposto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 12.181.611 per l'anno 2021, euro 19.132.283 per l'anno 2022, euro 19.132.272 per l'anno 2023, euro 7.892.624 per l'anno 2024 e euro 7.915.502 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
a) quanto a euro 4.470.448 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 5.037.832 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 5.346.670 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 5.346.670 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
e) quanto a euro 2.673.331 per l'anno 2021, euro 4.277.333 per l'anno 2022, euro 4.277.322 per l'anno 2023 e ad euro 2.545.954 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) quanto a euro 2.568.832 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3389 Note all'art. 8:
- Per il testo dell' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8 , si veda nelle note alle premesse.
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