082U0687
082U0687
Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1982 n. 687)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735 , con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878 , con il quale si e' provveduto a modificare le tariffe postali e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1982, n. 73 , che prevede l'istituzione di una voce tariffaria nel servizio dei conti correnti postali; Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336 , che prevede l'istituzione di uno speciale documento di riconoscimento, denominato "carta del correntista postale"; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 luglio 1982, con il quale si e' provveduto a stabilire le modalita' e le caratteristiche tecniche del suddetto documento; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 24 settembre 1982; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 ottobre 1982 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle A, B, C e D, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; a decorrere dalla medesima data i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennita' per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonche' le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle E, F e G, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
A decorrere dal 1 febbraio 1983 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; restano in vigore le tabelle E, F e G menzionate nel comma precedente.
A decorrere dal 1 ottobre 1982 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878 e 12 marzo 1982, n. 73 , citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1982 Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 18
Tabella A
TABELLA A
TARIFFE POSTALI
1. - CORRISPONDENZE
1.1. - Lettere:(1)
fino a 20 gr invii normalizzati (2). . . . . . . . . . . . L. 350 da oltre 20 gr fino a 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.600 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 8.000
1.2. - Biglietti postali (3). . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
1.3. - Fatture commerciali:
invii normalizzati (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
1.4. - Carte manoscritte:
fino a 100 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 2.900 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 4.800 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 7.500
1.5. - Cartoline di Stato e dell'industria privata (5). L. 250 1.6.
- Avvisi di ricevimento e di pagamento. . . . . . . . . L. 300
1.7. - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali:
invii normalizzati (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
1.8. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:
fino a 20 gr invii normalizzati (7). . . . . . . . . . . . L. 150 da oltre 20 gr fino a 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 350 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 750 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 1.500
1.9. - Pieghi di libri:
fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . L. 900 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 1.000
1.10. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:
gruppo 1: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti o settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr. . . . . . . . . L. 1
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 0,50
gruppo 1-bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . L. 1,50
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 0,50
gruppo 2: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 10
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 4,50
gruppo 3: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 12
per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . . . . L. 6
gruppo 4: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 24
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . L. 12
gruppo 5: stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 55 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . L. 30
Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.
Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.
Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . . L. 40
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . . L. 15
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:
tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:
per ciascuno oggetto:
per ogni 50 gr o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:
per ciascun oggetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120
1.11. - Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:
invii normalizzati (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20
1.12. - Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
fino a 100 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 700 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
2. - PACCHI
2.1. - Bollettino di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 200
2.2. - Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. L. 1.500 da oltre 1 kg fino a 3 kg. . . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 da oltre 3 kg fino a 5 kg. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200 da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . . . . . . . . . . . L. 3.700 da oltre 10 kg fino a 15 kg. . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 da oltre 15 kg fino a 20 kg. . . . . . . . . . . . . . L. 5.300
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.
2.3. - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):
a) normali:
tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%.
2.4. - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):
a) normali: tariffa unica. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 b) ingombranti: tariffa unica. . . . . . . . . . . . . . L. 1.400
2.5. - Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) . . . . . . . L. 350
3. - SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE
3.1. - Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):
a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera b). . . . . . . . . . . . . . L. 700 b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . L. 350
3.2. - Soprattassa di trasporto aereo:
L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento. . . . . . . L. nulla A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . L. nulla Pacchi:
fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
per ogni 500 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 350
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
3.3. - Diritto di assicurazione:
1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con sua suggellatura facoltativa (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000:
a) tassa di assicurazione:
sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione. . . . . . L. 1.400 sui pacchi, oltre la tassa di francatura, per ogni 100.000 lire o frazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.400 b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 e per tutti i pacchi contenenti armi o parte di esse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera a), maggiorata del 100%, oltre la tassa unica di cui al punto 2), lettera 6), qualora al valore dichiarato superi le L. 100.000, ovvero si tratti di pacchi contenenti armi o parte di esse.
3.4. - Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
3.5. - Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali): per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco. . . . L. 800
3.6. - Fermo in posta e fermo telegrafo:
diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
3.7. - Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
3.8. - Provvigione:
a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;
b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;
c) per la tenuta dei conti di credito speciale: 20%.
3.9. - Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali). L.
3.500
3.10. - Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.
3.11. - Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati: diritto mensile . . . . . . L. 1.000 se a cura dell'amministrazione: diritto mensile. . . . . L. 8.500
3.12. - Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
3.13 - Tessere postali di riconoscimento . . . . . . . . . . L. 800
3.14. - Carta del correntista postale. . . . . . . . . . . L. 2.000
3.15. - Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari per conoscere l'esito di titoli postali. . . . . . . . . . . L. 1.000
3.16. - Servizi filatelici:
a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo. . . . . L. 30 b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unita' per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 per ogni giorno successivo al primo. . . . . . . . . L. 250.000 per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto b), per ogni giorno di impiego. . . . . . L. 100.000 d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:
1) canone base comprensivo del costo delle targhette. L.
100.000
2) per ogni giorno di utilizzazione:
in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 in uffici principali di ferrovia o assimilati . . . . L. 30.000
3.17. - Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella localita' di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:
per ogni pacco:
fino a 10 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000 da 10 kg fino a 20 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
4. - SERVIZI DI BANCOPOSTA
4.1. - Modulo vaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
42. - Vaglia ordinari:
tassa di emissione:
fino a L. 20.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . . . . . . . 1.100 da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000. . . . . . . . . . . 1.700 da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000 . . . . . . . . . . 2.900 da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 . . . . . . . . . 3.500
43. - Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
4.4. - Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450
4.5. - Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
4.6. - Vaglia scaduti:
tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . . . L. 1.100
b) per ogni vaglia di servizio . . . . . . . . . . . . . L. 350
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
4.7. - Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:
tassa per la richiesta di pagamenti nel periodo di validita':
per ogni vaglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.100
4.8. - Riscossioni di crediti:
diritto di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 850
per ogni 50.000 lire o frazione in piu . . . . . . . . . L. 150
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. L. 700 per ogni 50.000 lire o frazione in piu . . . . . . . . . L. 150
4.9. - Conti correnti postali:
a) versamenti:
tassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili:
tassa (da addebitare sul conto traente). . . . . . . . . L. 550
Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;
c) tassa speciale per tutte le operazioni di versamento e di pagamento di assegni non vidimati effettuate in tempo reale, oltre la tassa normale se dovuta:
sull'importo del versamento o dell'assegno, con arrotondamento al milione successivo della frazione di somma e con esclusione delle operazioni di importo fino a L. 1.000.000 . . . . . . . . . . L. 0,1% Sono comunque esclusi dalla tassa speciale le operazioni in tempo
reale disposte dall'Amministrazione postale;
d) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente). L.
300
e) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del modello ch 4-bis o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 f) rinnovazione degli assegni scaduti di validita':
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purche' esso non sia inferiore a L. 20.000.
Se l'assegno e' d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;
g) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto dal richiedente). L.
650
h) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero gia' riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . . . . . . . L. 700
i) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):
per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 l) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
m) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:
per ciascun assegno o postagiro. . . . . . . . . . . . L. 1.100
n) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno . . . . . . . . . . . . . L. 450
o) accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 650
p) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionale di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:
1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti del singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale o mensile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo "grandi utenti":
ai grandi utenti fatturatori . . . . . . . . . . . . . . L. 5
ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . . . . . . . L. 6
3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante - in luogo dei record contenenti tutti i dati, compreso il campo "grandi utenti" forniti sullo stesso supporto magnetico - una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:
ai grandi utenti fatturatori . . . . . . . . . . . . . . L. 3
ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . . . . . . . L. 4
4) se il supporto magnetico viene fornito al livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2) e 3) sono aumentate, per ogni record, di . . . . . . . . . . . . L. 5
4.10. - Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
La stessa tassa e' dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.
4.11. - Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
Se la somma a saldo e' inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sara' limitata all'importo del saldo.
4.12. - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . . . . . . . L. 100 per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000. L.
2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000. L. 3.000
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
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(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(5) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(6) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.
(7) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(8) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.
Tabella B
TABELLA B
TARIFFE TELEGRAFICHE
5. - SERVIZI ORDINARI
5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . . . . . . . . . . L. 2300 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
5.2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . L. 4.600 per ogni parola in piu . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
5.3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.100 per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . . . . . . L. 50
5.4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200 per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . . . . . . L. 100
5.5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600
5.6. - Telegrammi "Oceano":
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . L. 2.300 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
5.7. - Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicita', da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . . L. 600 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15
5.8. - Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . . L. 500 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
5.9. - Telegrammi con piu' indirizzi (TMx) o piu' destinazioni, privati e di Stato a pagamento:
a) per ogni telegramma ordinario:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . L. 2.300 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
b) per ogni telegramma urgente:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . L. 4.600 per ogni parola in piu . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
6. - SERVIZI FOTOTELEGRAFICI
6.1. - Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:
a) fototelegrammi del formato cm 18x9,9:
quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2.000
b) fototelegrammi del formato cm 18x13,2:
quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2300
c) fototelegrammi del formato cm 18x16,5:
cinque unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2300
d) fototelegrammi del formato cm 18x19,8:
sei unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . L. 2.300 6.2. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:
pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unita' telefoniche indivisibili di tre minuti) piu' una unita' telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1, a seconda del formato.
6.3. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1;
le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800
6.4. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:
a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800 b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800 per ogni unita' o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella C
TABELLA C
7. - TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.
7.1. - Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:
tassa costiera per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 175 tassa di bordo per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 115 oltre le normali tasse telegrafiche.
Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiera e di bordo sono ridotte come segue:
tassa costiera per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 115 tassa di bordo per ogni parola. . . . . . . . . . . . . . . L. 80 tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola. . . . . . . . . . . . . . . L. 175
7.2. - Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:
Mediterraneo Altri
mari
a) formato di cm 18 x 9,9:
tassa costiera ............................ L. 5.700 11.400
tassa di bordo ............................ L. 5.700 11.400
tassa di linea telegrafica ................ L. 2.300 2.300
tassa di linea di prosecuzione............. L. 1.750 1.750
------- -------
Totale ............. L. 15.450 26.850
b) formato di cm 18 x 13,2:
tassa costiera ............................ L. 7.150 14.300
tassa di bordo ............................ L. 7.150 14.300
tassa di linea telegrafica ................ L. 2.300 2.300
tassa linea di prosecuzione ............... L. 1.750 1.750
------- -------
Totale ............. L. 18.350 32.650
c) formato di cm 18 x 16,5:
tassa costiera ............................ L. 8.550 17.100
tassa di bordo ............................ L. 8.350 17.100
tassa di linea telegrafica ................ L. 2.300 2.300
tassa linea di prosecuzione ............... L. 1.750 1.750
------- -------
Totale ............. L. 21.150 38.250
d) formato di cm 18 x 19,8:
tassa costiera ............................ L. 9.950 19.900
tassa di bordo ............................ L. 9,950 19.900
tassa di linea telegrafica ................ L. 2.300 2.300
tassa linea di prosecuzione ............... L. 1.750 1.750
------- -------
Totale ............. L. 23.950 43.850
7.3. - Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane: per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .........................................L. 3.900
tassa di bordo ........................................ L. 1.950
tassa di linea: compresa nella tassa costiera ......... L. -
-------
Totale ......................... L. 5.850
Dopo la prima unita' di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
7.4. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 1.350
tassa di bordo ........................................ L. 960 tassa di linea ........................................ L. 690 -------
Totale ......................... L. 3.000
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 900 tassa di bordo ........................................ L. 630 tassa di linea ........................................ L. 690 -------
Totale ......................... L. 2.220
Dopo la prima, unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.5. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 750 tassa di bordo ........................................ L. 570 tassa di linea ........................................ L. 690 -------
Totale ......................... L. 2.010
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.6. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 2.850
tassa di bordo ........................................ L. 1.950
tassa di linea ........................................ L. 690 -------
Totale ......................... L. 5.490
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 1.950
tassa di bordo ........................................ L. 1.260
tassa di linea ........................................ L. 690 -------
Totale ......................... L. 3.900
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un declino delle singole tasse per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.7. - Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, gia' presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:
si applicano le tariffe normali.
Se la persona chiamata non e' presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
7.8. - Conversazioni "personali":
a) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione;
b) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;
c) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti a) e b), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella D
TABELLA D
8. - TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX
8.1. - Comunicazioni urbane:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 170 ogni minuto successivo o frazione . . . . . . . . . . . . . L. 85
8.2. - Comunicazioni interurbane:
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . L. 200
con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550
ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . L. 275
Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.
Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.
Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.
Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di L. 400.000.
Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire e' fissato nella seguente misura:
per due posti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. L. 700.000 per tre posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 per quattro posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti. . . . L. 400.000
Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex e' ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un'unica sede operativa.
Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di L.
30.000.
8.3. - Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex, e' dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione: minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . . L. 250 (la durata della comunicazione e' data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex)
per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . . . . . . . L. 350
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella E
TABELLA E
LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE
LIMITI MASSIMI PESO
1. - Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 N.B. - Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di
kg 2 e' ammesso l'invio fino al peso di kg 3.
2. - Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . . . . . . . kg 7
3. - Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr 20
4. - Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1
5. - Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione:
vuoti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr 500 con corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2
6. - Pacchi:
a) pacchi postali ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . kg 20 b) pacchi urgenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5 c) pacchi per i quali e' stato corrisposto il diritto di espresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10 d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10
DIMENSIONI MASSIME
1. - Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.
2. - Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 x cm 15.
3. - Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 12 x cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. - Pacchetti postali e campioni: cm 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.
5. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 x 45 x 20.
6. - Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50 x 30.
7. - Pacchi:
a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;
b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.
DIMENSIONI MINIME
a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 x 14 (tolleranza -2 mm);
b) Il volume dei pacchi postali non puo' essere inferiore a un decimetro cubo.
LIMITI DI VALORE
1. - Assicurazione ordinaria e convenzionale:
a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:
per le corrispondenze e per i pacchi . . . . . . . . L. 2.000.000 b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime:
per la corrispondenza e per i pacchi . . . . . . . . L. 200.000
2.- Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici principali e uffici locali. L. L.
1.000.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
3. - Vaglia postali:
a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dalla Amministrazione):
limite minimo per ogni vaglia. . . . . . . . . . . . . . L. 100 limite massimo per ciascun vaglia. . . . . . . . . L. 1.000.000
b) vaglia di servizio:
nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse della Amministrazione;
per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo e:
per gli uffici principali. . . . . . . . . . . . L. 7.500.000 per gli uffici locali. . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000
4. - Riscossioni di crediti:
negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 2.000.000.
5. - Conti correnti postali:
a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dell'Amministrazione):
il limite massimo, dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno e':
per gli uffici principali e le sezioni "cassa" degli uffici dei conti correnti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 per gli uffici locali di rilevante entita. . . . L. 7.500.000 per gli uffici locali di media e minore entita . L. 5.000.000
I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
Nessun limite e' stabilito per le operazioni di postagiro, nonche' per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti ed i postagiro. . . . . . . . . . . . . L. 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili. . . . L. 1.000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione non sono soggette ad alcun limite.
6. - Risparmi:
a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per gli uffici principali . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 per gli uffici locali di rilevante entita. . . . . L. 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entita . . L. 5.000.000
Per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio e' autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.
Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;
b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
7. - Buoni postali fruttiferi:
l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non puo' eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:
per gli uffici principali . . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 per gli uffici locali di rilevante entita. . . . . L. 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entita . . L. 5.000.000
L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio e', nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.
8. - Operazioni effettuate nei recapiti: i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini e' dichiarata dall'Amministrazione.
9. - Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere: il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici e' stabilito in L. 50.000.
10. - Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti: le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro, e siano cioe' effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili verso l'ufficio postale, anziche' in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, Sedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli Istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella F
TABELLA F
INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI.
1. - L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
2.- L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) e' stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennita' i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella G
TABELLA G
INVII NORMALIZZATI
1. - DEFINIZIONE
Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.
Gli invii possono essere:
a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.
2. - REQUISITI
2.1. - Requisiti comuni a tutti gli invii.
2.1.1. - Forma rettangolare.
2.12. - La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.
2.1.3. - Dimensioni:
minima mm 90 x mm 140 (tolleranza - 2 mm);
massima mm 120 x mm 235 (tolleranza + 2 mm).
2.1.4. - Peso massimo: gr 20.
2.1.5. - Spessore massimo: mm 5.
2.1.6. - Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.
2.1.7. - Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.
2.2. - Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.
2.2.1. - Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.
2.2.2. - Peso minimo: gr 3.
2.3. - Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.
2.3.1. - Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:
ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.
2.3.2. - Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purche' poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.
2.3.3. - Peso minimo: gr 3.
2.4. - Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.
2.4.1. - Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima: gr 190 al metro quadrato.
E' prevista la possibilita' di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 gr al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidita' longitudinale.
2.5. - Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.
2.5.1. - Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.
2.5.2. - Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.
2.5.3. - Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidita' e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali Per i moduli autoimbustanti e' consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.
3. - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI
3.1. - Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.
3.2. - Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.
3.3. - Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.
3.4. - Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.
3.5. - Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.
3.6. - Invii realizzati con materiali che presentino proprieta' differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella 1
TABELLA 1
TARIFFE POSTALI
1- corrispondenze
1.1. - Lettere: (1)
fino a 20 gr invii normalizzati (2) . . . . . . . . . . . .L. 400 da oltre 20 gr fino a 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.900 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 5.800 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 9.200
1.2. - Biglietti postali (3). . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
1.3. - Fatture commerciali: invii normalizzati(4) . . . . L. 350 1.4. - Carte manoscritte:
fino a 100 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.800 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 3.400 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 5.600 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 8.700
1.5. - Cartoline di Stato e dell'industria privata (5). L. 300
1.6. - Avvisi di ricevimento e di pagamento. . . . . . . . . L. 350
1.7. - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali:
invii normalizzati (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
1.8. - Stampe non periodiche, stampe periodiche che spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:
fino a 20 gr invii normalizzati (7). . . . . . . . . . . . L. 200 da oltre 20 gr fino a 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 da oltre 50 gr fino a 100 gr . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 400 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 900 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 1.700
1.9. - Pieghi di libri:
fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 da oltre 1000 gr fino a 2000 gr. . . . . . . . . . . . . L. 1.200
1.10. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:
gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr. . . . . . . . . L. 1 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 0,50
gruppo 1°-bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . L. 1,50 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 0,50
gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 10 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 4,50
gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 12 per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . . . . . L. 6
gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 24 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . L. 12
gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . L. 70 per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . L. 35
Per poter fruire della tariffa del 50 gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.
Per esigenze di servizio, e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.
Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . . . . . L. 45
per ogni 50 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . . . L. 20
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:
tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:
per ciascun oggetto:
per ogni 50 gr o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:
per ciascun oggetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
1.11. - Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:
invii normalizzati (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20
1.12. - Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
fino a 100 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 da oltre 100 gr fino a 250 gr. . . . . . . . . . . . . . . L. 800 da oltre 250 gr fino a 500 gr. . . . . . . . . . . . . . L. 1.600 da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . L. 2.300
2. - PACCHI
2.1. - Bollettino di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 200
2.2. - Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a i kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800 da oltre 1 kg fino a 3 kg. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 da oltre 3 kg fino a 5 kg. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600 da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300 da oltre 10 kg fino a 15 kg. . . . . . . . . . . . . . L. 5.300 da oltre 15 kg fino a 20 kg. . . . . . . . . . . . . . L. 6.200
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.
2.3. - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):
a) normali:
tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%.
2.4. - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):
a) normali: tariffa unica. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 b) ingombranti: tariffa unica. . . . . . . . . . . . . . L. 1.600
2.5. - Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000) . . . . . . . L. 400
3. - SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE
3.1. - Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):
a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera b). . . . . . . . . . . . . L. 1.000 b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . L. 500
3.2. - Soprattassa di trasporto aereo:
L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi, di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento. . . . . . . L. nulla A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . L. nulla Pacchi:
fino a 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
per ogni 500 gr o frazione in piu. . . . . . . . . . . . L. 400
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
33. - Diritto di assicurazione:
1) assicurazione convenzionale delle corrispondenze fino a L. 10.000 con suggellatura facoltativa (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 2) assicurazione ordinaria ed assicurazione convenzionale di valore superiore a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000:
a) tassa di assicurazione:
sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura e di raccomandazione, per ogni 100.000 lire o frazione. . . . . . L. 1.600 sui pacchi, oltre la tassa di francatura, per ogni 100.000 lire o frazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 b) tassa unica supplementare, per le particolari misure di sicurezza da adottare per le corrispondenze ed i pacchi con valore dichiarato superiore a L. 100.000 e per tutti i pacchi contenenti armi o parte di esse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui al punto 2), lettera a) maggiorata del 100%, oltre la tassa unica di cui al punto 2) lettera b) qualora il valore dichiarato superi le L. 100.000 ovvero si tratti di pacchi contenenti armi o parte di esse.
3.4. - Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600
3.5. - Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali): per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco. . . L. 1.000
3.6. - Fermo in posta e fermo telegrafo:
diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
3.7. - Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
3.8. - Provvigione:
a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici 15%;
b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;
c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.
3.9. - Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali). L.
4.000
3.10. - Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.
3.11. - Ritiro corrispondenze a mezzo bollette e sacchi:
se a cura degli interessati: diritto mensile . . . . . . L. 1.000 se a cura dell'amministrazione: diritto mensile . . . . L. 10.000
3.12. - Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
3.13. - Tessere postali di riconoscimento. . . . . . . . . . L. 900
3.14. - Carta del correntista postale. . . . . . . . . . . L. 2.000
3.15. - Diritto fisso: per la richiesta in visione di titoli pagati - per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari - per conoscere l'esito di titoli postali. . . . . . . . . . L. 1.000
3.16. - Servizi filatelici:
a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo. . . . . L. 30 b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unita' per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 per ogni giorno successivo al primo. . . . . . . . . L. 250.000 per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto b), per ogni giorno di impiego. . . . . . L. 100.000 d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:
f) canone base comprensivo del costo delle targhette . L. 100.000
2) per ogni giorno di utilizzazione:
in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 in uffici principali di ferrovia o assimilati . . . . . L. 30.000
3,17. - Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella localita' di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni: oggetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:
per ogni pacco:
fino a 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 da 10 kg fino a 20 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.300
4. - SERVIZI DI BANCOPOSTA
4.1. - Modulo vaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
4.2. - Vaglia ordinari:
tassa di emissione:
fino a L. 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000. . . . . . . . . . L. 1.300 da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . . . . . L. 2.000 da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000. . . . . . . . . L. 3.300 da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000. . . . . . . . L. 4.000
4.3. - Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
4.4. - Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
4.5. - Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
4.6. - Vaglia scaduti:
tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico. . . . . . . L. 1300
b) per ogni vaglia di servizio . . . . . . . . . . . . . L. 400
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
4.7. - Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validita':
per ogni vaglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300
4.8. - Riscossioni di crediti:
diritto di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 per ogni 50.000 lire o frazione in piu . . . . . . . . . . L. 150 per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 per ogni 50.000 lire o frazione in piu . . . . . . . . . L. 150
4.9. - Conti correnti postali:
a) versamenti:
tassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili:
tassa (da addebitare sul conto traente). . . . . . . . . L. 600
Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;
c) tassa speciale per tutte le operazioni di versamento e di pagamento di assegni non vidimati effettuate in tempo reale, oltre la tassa normale se dovuta:
sull'importo del versamento o dell'assegno, con arrotondamento al milione successivo della frazione di somma con esclusione delle operazioni di importo fino a L. 1.000.000 . . . . . . . . . . L. 0,1% Sono comunque esclusi dalla tassa speciale le operazioni in tempo
reale disposte dall'Amministrazione postale;
d) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente). L.
300
e) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del modello ch 4-bis o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 f) rinnovazione degli assegni scaduti di validita':
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione da tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purche' esso non sia inferiore a L. 20.000.
Se l'assegno e' d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;
g) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente). L. 700
h) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero gia' riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:
diritto fisso (da addebitare sul conto). . . . . . . . . L. 700
i) attestazioni di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):
per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 l) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200
m) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:
per ciascun assegno o postagiro . . . . . . . . . . . . L. 1300
n) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno . . . . . . . . . . . . . L. 500
o) accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 650
p) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionale di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:
1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti del singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale o mensile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo "grandi utenti":
ai grandi utenti fatturatori . . . . . . . . . . . . . . L. 5
ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . . . . . . . L. 6
3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante - in luogo dei record contenenti tutti i dati, compreso il campo "grandi utenti" forniti sullo stesso supporto magnetico - una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:
ai grandi utenti fatturatori . . . . . . . . . . . . . . L. 3
ai grandi utenti non fatturatori . . . . . . . . . . . . L. 4
4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record, di. . . . . . . . . . . . . . L. 5
4.10. - Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 la stessa tassa e' dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.
4.11. - Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
Se la somma a saldo e' inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sara' limitata all'importo del saldo.
4.12. - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 -. . . . . . . L. 100 per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000. L.
2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000. L. 3.000
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
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(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(5) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la meta' della tariffa ordinaria.
(6) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.
(7) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(8) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.
Tabella 2
TABELLA 2
TARIFFE TELEGRAFICHE
5. SERVIZI ORDINARI
5.1. - Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . L. 2.700 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
5.2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . L. 5.400 per ogni parola in piu . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600 per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . . . . . . L. 50
5.4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200 per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . . . . . . L. 100
5.5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):
tassa fissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
5.6. - Telegrammi "Oceano":
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . L. 2.700 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
5.7. - Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicita', da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . . L. 700 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15
5.8. - Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . . . . L. 600 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
5.9. - Telegrammi con piu' indirizzi (TMx) o piu' destinazioni,
privati e di Stato a pagamento:
a) per ogni telegramma ordinario:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . L. 2.700 per ogni parola in piu. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50
b) per ogni telegramma urgente:
tassa fissa fino a dieci parole. . . . . . . . . . . L. 5.400 per ogni parola in piu . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
6. SERVIZI FOTOTELEGRAFICI
6.1, - Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:
a) fototelegrammi del formato cm 18 x 9,9:
quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2.300
b) fototelegrammi del formato cm 18 x 13,2:
quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2.700
e) fototelegrammi del formato cm 18 x 16,5:
cinque unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. L.
2.700.
d) fototelegrammi del formato cm 18 X 19,8:
sei unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . L. 2.700
6.2. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:
pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unita' telefoniche indivisibili di tre minuti) piu' una unita' telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1, a seconda del formato.
6.3. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1;
le dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.200
6.4. - Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:
a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.200 b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;:
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.200 per ogni unita' o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella 3
TABELLA 3
TABELLA 3
7. - TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME.
7.1. - Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:
tassa costiera per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 200 tassa di bordo per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 130 oltre le normali tasse telegrafiche.
Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:
tassa costiera per ogni parola . . . . . . . . . . . . . . L. 130 tassa di bordo per ogni parola. . . . . . . . . . . . . . . L. 90 tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola. . . . . . . . . . . . . . . L. 200
7.2. - Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:
Mediterraneo Altri
mari
a) formato di cm 18 x 9,9:
tassa costiera ............................ L. 6.550 13.100
tassa di bordo ............................ L. 6.550 13.100
tassa di linea telegrafica................. L. 2.600 2.600
tassa di linea di prosecuzione............. L. 2.000 2.000
------- -------
Totale ............. L. 17.700 30.800
b) formato di cm 18 x 13,2:
tassa costiera ............................ L. 8.200 16.400
tassa di bordo ............................ L. 8.200 16.400
tassa di linea telegrafica................. L. 22.600 2.600
tassa di linea di prosecuzione............. L. 2.000 2.000
------- -------
Totale ............. L. 21.000 37.400
c) formato di cm 18 x 16,5:
tassa costiera ............................ L. 9.800 19.600
tassa di bordo ............................ L. 9.800 19.600
tassa di linea telegrafica................. L. 2.600 2.600
tassa di linea di prosecuzione............. L. 2.000 2.000
------- -------
Totale ............. L. 24.200 43.800
d) formato di cm 18 x 19,8:
tassa costiera ............................ L. 11.400 22.800
tassa di bordo ............................ L. 11.400 22.800
tassa di linea telegrafica................. L. 2.600 2.600
tassa di linea di prosecuzione............. L. 2.000 2.000
------- -------
Totale ............. L. 27.400 50.200
7.3. - Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 4.500
tassa di bordo ........................................ L. 2.100
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.......... L. -
-------
Totale ......................... L. 6.600
Dopo la prima unita' di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
7.4. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 1.560
tassa di bordo ........................................ L. 1.080
tassa di linea ........................................ L. 810 -------
Totale ......................... L. 3.450
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 1.050
tassa di bordo ........................................ L. 720 tassa di linea ........................................ L. 810 -------
Totale ......................... L. 2.580
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.5. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 870 tassa di bordo ........................................ L. 660 tassa di linea ........................................ L. 810 -------
Totale ......................... L. 2.340
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.6. - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 3.300
tassa di bordo ........................................ L. 2.100
tassa di linea ........................................ L. 810 -------
Totale ......................... L. 6.210
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ........................................ L. 2.200
tassa di bordo ........................................ L. 1.400
tassa di linea ........................................ L. 810 -------
Totale ......................... L. 4.410
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
7.7. - Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, gia' presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:
si applicano le tariffe normali.
Se la persona chiamata non e' presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
7.8. - Conversazioni "personali":
a) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione;
b) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;
c) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti a) e b), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Tabella 4
TABELLA 4
8. - TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX
8.1. - Comunicazioni urbane:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . . L. 100
8.2. - Comunicazioni interurbane:
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . L. 250
con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:
minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
ogni munito successivo o frazione. . . . . . . . . . . . L. 350
Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.
Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.
Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.
Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di L. 400.000.
Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire e' fissato nella seguente misura:
per due posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 per tre posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 per quattro posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti. . . . L. 400.000
Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex e' ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un unica sede operativa.
Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di. L.
30.000
8.3. - Comunicazioni telex da e per i posti pubblici: oltre alla normale tariffa telex, e' dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione: minimo un minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 ogni minuto successivo o frazione. . . . . . . . . . . . . L. 300 (la durata della comunicazione e' data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex)
per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . . . . . . . L. 400
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI