082U0279
082U0279
Determinazione dei costi base di produzione per gli immobili ultimati nel 1980. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 aprile 1982 n. 279)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 262 ; Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1980 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali; Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1980 e' determinato in L. 500.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Art. 2
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1980 e' determinato in L. 460.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7% In alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 10