082U1163
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Istituzione presso l'Istituto superiore di sanita' del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982 n. 1163)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all' art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , che prevede l'inquadramento, in distinti ruoli speciali, del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero che abbia esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75 ; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto l' art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonche' all'attribuzione dell'anzianita' di qualifica; Visto l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519 , recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ; Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981 , registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza; Considerato che il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981 non prevede criteri di equiparazione tra le peculiari qualifiche della carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e le posizioni del personale appartenente al ruolo professionale dei disciolti enti mutualistici; Rilevata, quindi, la necessita' di determinare tali ulteriori tabelle di equiparazione, tenendo conto, a tal fine, dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste dalla citata legge 7 agosto 1973, n. 519 e da quelle sullo stato giuridico del personale degli enti pubblici da cui il predetto personale proviene; Sentite a riguardo le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. e operanti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita'; Visto l'elenco del personale dei disciolti enti mutualistici assegnato al predetto Istituto ai sensi del terzo e quinto comma del sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33 del 1980 , con le integrazioni di cui all' articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ; Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita', con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall' art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Art. 2
La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Nel ruolo speciale sara' inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , come integrato dall' art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , assegnato all'Istituto superiore di sanita'.
Art. 3
L'inquadramento nel ruolo speciale sara' effettuato, con decorrenza 10 gennaio 1981, con decreto del Ministro della sanita', nelle qualifiche previste nella allegata tabella A sulla base della disciplina generale fissata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.
L'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche del personale da inquadrare nel ruolo speciale, si effettuera' secondo quanto stabilito nelle tabelle di equiparazione allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981, ad eccezione di quanto ivi previsto in merito alla corrispondenza delle qualifiche del ruolo professionale con quelle dell'ordinamento statale tipico.
Art. 4
L'equiparazione tra le posizioni del personale appartenente al ruolo professionale dei disciolti enti mutualistici e le qualifiche della carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e' stabilita nell'allegati tabella B.
Art. 5
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1982 PERTINI ALTISSIMO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato all'Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1983 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 197
Tabelle
TABELLA A
QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
Ruolo amministrativo
Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza Posizioni dell'ordi- namento statale. Qualifica funzionale ( legge 11 luglio 1980, n. 312 ) Dotazione organica Collaboratore coordi- natore. Collaboratore con oltre 9 anni e 6 mesi di anzianita' nella qualifica Assistente coordinatore Assistente Archivista dattilografo livello differenziato VIII VII VI V 4 3 2 4
Ruolo tecnico
Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza Posizioni dell'ordi- namento statale I.S.S. Dotazione organica Prima qualifica professio- nale con almeno 15 anni di servizio di ruolo Primo ricercatore 2
TABELLA B
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRETTIVA TECNICA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LE POSIZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO PROFESSIONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO SPECIALE.
Qualifiche della carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' ( legge 7 agosto 1973, n. 519 ) Posizione del personale degli enti mutualistici appartenente al ruolo professionale Primo ricercatore Ricercatore Prima qualifica profes- sionale con almeno 15 anni di servizio di ruolo Prima qualifica profes- sionale con meno di 15 anni di servizio di ruolo
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Nota redazionale
Il testo della tabella B e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/4/1983, n. 98 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.