Monitoring Gesetzessammlung

081U1046

IT - DPR

081U1046

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1046)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 278 e 280, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 278. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti e' obbligatoria.
Art. 280. - Il numero degli allievi che possono essere accolti e' di sedici per anno di corso, mentre con parere della facolta' possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 377
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