Monitoring Gesetzessammlung

081U0889

IT - DPR

081U0889

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 889)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessita' di adeguare le norme sulla direzione dell'istituto a quanto disposto dall'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 305. - E' costituito presso la facolta' di medicina veterinaria l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.
L'istituto raggruppa le discipline di insegnamento affini di:
1) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) I;
2) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) II;
3) lavori pratici nei macelli;
4) tossicologia veterinaria;
5) tecnica conserviera;
6) idrobiologia e pescicoltura;
7) igiene e controllo dei prodotti della pesca.
All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie di carattere ispettivo.
Art. 306. - L'istituto svolge in collaborazione con la facolta' ed i corsi di laurea, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.
A tale scopo disporra' di attrezzature autonome. L'istituto curera' inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvedera' a pubblicazioni autonome.
L'istituto e' retto dalle disposizioni di cui all' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 , dalle altre norme vigenti e in particolare dalle disposizioni che seguono.
Art. 307. - Sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo, nonche' i ricercatori.
Sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti, studiosi e laureati di altre facolta' e Universita', che ottengano l'autorizzazione del direttore.
Il direttore dell'istituto e' un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti allo istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto per un triennio accademico.
Il direttore convoca e presiede il consiglio d'istituto, coordina e sovrintende all'attivita', e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso, ha il potere di rappresentanza ed e' coadiuvato dal consiglio d'istituto.
Art. 308. - Il consiglio d'istituto, presieduto dal direttore e costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti e da una rappresentanza dei ricercatori, esprime parere sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi, salva l'autonomia di ogni insegnamento, sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'art. 307, secondo comma. Esprime parere altresi' su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.
Art. 309. - Il direttore informera' dei piu' rilevanti problemi dell'istituto almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alta Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 104
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