081U0823
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Modificazione allo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981 n. 823)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
La tabella A, annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori e' soppressa e sostituita come segue:
TABELLA A
Posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari
Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . posti 10 Facolta' di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . posti 8 Facolta' di lingue e letterature straniere. . . . . . . . . . posti 7 Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 10 Facolta' di scienze politiche . . . . . . . . . . . . . . . . posti 7 Facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . posti 14 Facolta' di architettura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 7
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1981 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1981 Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 112