082U0990
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982 n. 990)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico e' aggiunto il seguente insegnamento:
cristallografia.
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
fisica teorica;
fisica atomica;
fisica sanitaria;
elettrodinamica cosmica;
teoria delle forze nucleari;
cristallografia.
L'ultimo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, e' soppresso e sostituito dal seguente:
I corsi 4 e 8 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale.
Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
ecologia applicata;
rilevamento geologico.
Nell'art. 91, relativo al corso in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
biochimica vegetale;
biologia dello sviluppo;
scienza dell'alimentazione;
neurologia comparata;
patologia molecolare;
ecologia vegetale;
protozoologia;
biologia delle popolazioni umane;
biochimica comparata;
zoogeografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 17