085U1039
085U1039
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985 n. 1039)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 , con il quale sono state inserite nello statuto della predetta Universita' le scuole di specializzazione; Riconosciuta l'opportunita' di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 836 poiche', per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, al terzo anno, e' stato omesso l'insegnamento di "clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I" e l'insegnamento di "terapia medica in ostetricia e ginecologia" e' stato erroneamente indicato come (biennale) I; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 82, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' rettificato nel senso che tra le materie del terzo anno e' aggiunto l'insegnamento di "clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I", mentre dall'insegnamento di "terapia medica in ostetricia e ginecologia" deve essere soppresso il termine "(biennale) I".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1986 Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 320