Monitoring Gesetzessammlung

086U0100

IT - DPR

086U0100

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986 n. 100)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Viste le comunicazioni della Segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 marzo e 9 aprile 1986, concernenti la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 12 aprile 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, gia' stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40, 5 marzo 1986, n. 58, e 13 marzo 1986, n. 63 , sono ulteriormente aumentate:
a) da L. 78.130 a L. 78.728 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverse da quello lampante;
b) da L. 57.661 a L. 58.259 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;
c) da L. 7.813 a L. 7.872,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato"Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
d) da 14.433 a L. 18.023 e da L. 16.089 a L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
e) da L. 5.567 a L. 6.068, da L. 6.480 a L. 7.082 e da L. 18.355 a L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 9
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