Monitoring Gesetzessammlung

097G0206

IT - DPR

097G0206

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997 n. 167)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 21 giugno 1997; Decreta:

Art. 1

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' articolo 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 21 giugno 1997 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
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