Monitoring Gesetzessammlung

079U0121

IT - DPR

079U0121

Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dal 1 luglio 1978. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 marzo 1979 n. 121)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Visto l' art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556 ; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 14 dicembre 1978, n. 798 ; Visto l'accordo preliminare intervenuto il 28 giugno 1977, confermato il 28 ottobre 1977, fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1079 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1271 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all' art. 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483 , da corrispondere, a decorrere dal 1 luglio 1978, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede per l'anno 1978 ai sensi dell' art. 7 della legge 14 dicembre 1978, n. 798 e per l'anno 1979 con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 7

Tabella

TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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