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077U1040

IT - DPR

077U1040

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1977 n. 1040)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 139. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica. Art. 140. - La durata del corso e' di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti e' di venticinque. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registro alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1978 n. 6 Istruzione, foglio n. 199

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 139. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica.
Art. 140. - La durata del corso e' di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti e' di venticinque.
In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registro alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1978 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 199
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