077U0949
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Computo delle parole, delle cifre, del segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'interno della Repubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977 n. 949)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718 , con il quale si e' provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica; Visto l'avis f. 1 (tome II.3) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), organo della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976, con il quale e' stato variato il criterio da adottare per la tassazione dei telegrammi internazionali; Considerata l'esigenza di uniformare al predetto avviso il criterio per la tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati per una parola se non superano i dieci caratteri.
Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, piu' una parola per la parte eccedente.
Art. 2
Le disposizioni recate dal precedente art. 1 si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1977 Registro n. 41 Poste, foglio n. 2