Monitoring Gesetzessammlung

077U0861

IT - DPR

077U0861

Assegnazione e concessione della bandiera di guerra a battaglioni dell'Arma dei carabinieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1977 n. 861)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 12 della Costituzione ; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 ; Considerata l'opportunita' di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra:
3° battaglione carabinieri "Lombardia";
4° battaglione carabinieri "Veneto";
8° battaglione carabinieri "Lazio";
10° battaglione carabinieri "Campania".

Art. 2

Ai sottoelencati battaglioni e' concessa la bandiera di guerra:
1° battaglione carabinieri "Piemonte";
2° battaglione carabinieri "Liguria";
5° battaglione carabinieri "Emilia-Romagna";
6° battaglione carabinieri "Toscana";
9° battaglione carabinieri "Sardegna";
11° battaglione carabinieri "Puglie";
12° battaglione carabinieri "Sicilia".

Art. 3

Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1977 Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87
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