Monitoring Gesetzessammlung

076U0872

IT - DPR

076U0872

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976 n. 872)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 32 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione - al primo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni di lire".
Art. 33 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti - al secondo comma le parole "centoventi milioni di lire" sono sostituite con le parole "centottanta milioni di lire".

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45
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