075U0792
075U0792
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 luglio 1975 n. 792)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Roma;
Riconosciuta, altresi', l'opportunita' di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662 , in quanto era stato omesso l'insegnamento di "tecniche di impiego degli elaboratori elettronici" nel corso di specializzazione in "informatica", nonche' la numerazione di tutti gli insegnamenti relativi al suddetto corso;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che l'insegnamento di ebraico medioevale e moderno muta la denominazione in quella di "lingua e letteratura ebraica".
Gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno sono modificati nel modo seguente:
Art. 214 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola ha sede presso l'istituto di storia del diritto italiano della facolta' di giurisprudenza ed e' diretta dal direttore dell'istituto".
Art. 215 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza.
Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di aver gia' superato almeno tre dei seguenti esami, con un punteggio non inferiore a 27/30:
1) storia del diritto italiano;
2) istituzioni del diritto romano;
3) storia del diritto romano;
4) diritto romano;
5) diritto comune;
6) storia delle istituzioni politiche e sociali;
7) storia medioevale e/o moderna.
L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle universita' italiane e' regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia".
Art. 217 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso.
Art. 218 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso si svolge nella forma dei seminari. Alle esercitazioni di seminario sono intercalate delle conferenze su problemi storico-giuridici di particolare importanza. La frequenza e' obbligatoria".
Art. 219 - "gli insegnamenti hanno per oggetto i seguenti argomenti:
1° Anno:
1) metodologia e storia della storiografia giuridica;
2) paleografia giuridica e diplomatica;
3) storia del pensiero giuridico: metodi e dogmatica; oppure
3a) storia del diritto pubblico medioevale.
2° Anno:
4) filologia giuridica e critica del testo;
5) pensiero giuridico e realta' sociale nell'organizzazione dello Stato moderno;
6) storia del diritto dalle codificazioni ad oggi".
Art. 220 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono nella sede dell'istituto. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma".
Art. 221 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, alla fine di ciascun anno, un colloquio sugli argomenti del corso".
Art. 222 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso.
Art. 223 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La dissertazione dovra' essere presentata in triplica copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso; ne sara' relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano tenuto corsi di seminario nella scuola stessa".
L'art. 262 (nel nuovo statuto: 270) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662 , relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di specializzazione in informatica, e' rettificato nel senso che i suddetti insegnamenti vanno numerati da 1 a 12 e che deve essere incluso anche l'insegnamento di "Tecniche d'impiego degli elaboratori elettronici" e contrassegnato con il numero 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 luglio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 38 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/02/1976, n. 32 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.