Monitoring Gesetzessammlung

078U0386

IT - DPR

078U0386

Esecuzione della convenzione, con annesso protocollo aggiuntivo, tra l'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la realizzazione di un cavo sottomarino telefonico di grande capacita' tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia), firmata a Parigi il 5 luglio 1973. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 marzo 1978 n. 386)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione, con annesso protocollo aggiuntivo, tra l'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino di grande capacita' tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia) firmata a Parigi il 5 luglio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. IV della convenzione stessa.

Art. 2

All'onere relativo all'esecuzione della convenzione indicata nell'articolo precedente, si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 37

Convenzione - art. I

CONVENZIONE
L'AMMINISTRAZIONE FRANCESE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
e
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ITALIANO
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
Avendo constatato lo sviluppo crescente del traffico di telecomunicazioni terminali e di transito interessante i due Paesi, Avendo rilevato la necessita' di realizzare nuovi collegamenti di telecomunicazioni tecnologicamente piu' avanzati per soddisfare le esigenze del predetto traffico,
Avendo considerato che il predetto obiettivo puo' essere raggiunto con la posa di un cavo telefonico sottomarino a grande capacita' tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia),
Convengono quanto segue:
Articolo I
Un cavo telefonico sottomarino di grande capacita' tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia), capace di trasmettere una larghezza di banda di 25 MHz, sara' realizzato:
per la Francia, dall'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Compagnie Francaise de cables sous-marins et de radio, in appresso denominata France-Cables;
per l'Italia, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dalla concessionaria Societa' Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., in appresso denominata Italcable,
in vista dell'attivazione che avverra' nel 1975.
La quota di partecipazione alla realizzazione dell'opera sara' attribuita alle predette amministrazioni in ragione del 50% all'Italia e del 50% alla Francia.
Gli effetti conseguenti alla ripartizione delle quote di partecipazione, la ripartizione dei costi di realizzazione dell'opera, le modalita' per detta realizzazione risulteranno da apposito accordo tecnico, che sara' sottoscritto anche dall'Italcable e dalla France-Cables nonche' da eventuali cessionari di cui al seguente art. III.

Convenzione - art. II

Articolo II
La realizzazione dell'opera sara' affidata per mandato ovvero per atto di concessione alla Societa' di diritto italiano S.I.C. - Societa' impianti cablofonici a r.l., con sede in Roma ed ivi costituita in data 2 maggio 1973.

Convenzione - art. III

Articolo III
Le amministrazioni francese ed italiana potranno liberamente disporre in tutto od in parte, delle quote di partecipazione attribuite a norma dell'art. 1, secondo comma, oltre che in favore dell'Italcable e della France Cables, anche in favore di amministrazioni estere e di gestori riconosciuti che intendano concorrere alla realizzazione dell'opera.

Convenzione - art. IV

Articolo IV
La presente convenzione sara' soggetta a ratifica, ove ritenuta necessaria dalle Parti secondo le leggi dei rispettivi Paesi, ed entrera' in vigore, unitamente all'accordo tecnico di cui all'art. I, comma secondo, al momento della comunicazione dell'avvenuta ratifica.
In FEDE DI QUANTO SOPRA il presente accordo e' stato firmato a Parigi il 5 luglio 1973, in due originali in lingua francese ed italiana, ciascuno egualmente valido.
In caso di disaccordo fara' testo l'originale in lingua francese.
p. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni italiano
Azienda di Stato per i servizi telefonici PRINCIPE
p. L'Amministrazione francese
delle poste e delle telecomunicazioni
COTTEN

Convenzione-Protocollo Agg.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Le Parti convengono che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate dal giorno della firma.
FATTO a Parigi il 5 luglio 1973, in due originali in lingua francese ed italiana, ciascuno egualmente valido.
In caso di disaccordo, fara' testo l'originale in lingua francese.
p. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni italiano
Azienda di Stato per i servizi telefonici PRINCIPE
p. L'Amministrazione francese
delle poste e delle telecomunicazioni
COTTEN
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
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