074U1029
074U1029
Istituzione dell'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale di Rossano Calabro. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974 n. 1029)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782 , sulla trasformazione delle scuole del magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili; Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282 , sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabili e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduto il decreto ministeriale 10 agosto 1963 che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale degli istituti tecnici femminili; Considerato che dal 1 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico femminile; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituito in Rossano Calabro un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Art. 2
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto e' stabilito nella misura di lire 60.000.000.
Art. 4
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 settembre 1974 LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 40
Tabella
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE DI ROSSANO CALABRO
Parte di provvedimento in formato grafico