074U0691
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Norme correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974 n. 691)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della predetta legge 14 agosto 1974, n. 354 , con il quale e' stato fissato al 1 aprile 1975, lo effetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti indicati nell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ; Considerato che, in conseguenza, si rende necessario emanare ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 norme correttive delle disposizioni di cui all'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Il primo , secondo , terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 31 marzo 1975, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalla iscrizione.
Gli uffici che, a norma dell' art. 146 del codice della navigazione e dell' art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono preposti alla tenuta delle matricole e dei registri di iscrizione delle navi e dei galleggianti e l'ufficio che, a norma dell'art. 753 del predetto codice della navigazione , e' preposto alla tenuta del registro aeronautico nazionale devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 31 marzo 1975, indicando, per ciascun titolare di diritti reali sulle navi o sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 30 giugno 1975 nella forma e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1976 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 aprile al 31 dicembre 1975".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1974 LEONE MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 99. - DE ROSE