Monitoring Gesetzessammlung

071U1005

IT - DPR

071U1005

Proroga all'Istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 ottobre 1971 n. 1005)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 ; 11 dicembre 1952, n. 2392 ; 21 dicembre 1955, n. 1345 ; 30 dicembre 1958, n. 1259 ; 21 dicembre 1961, n. 1499 ; 13 gennaio 1965, n. 18 ; 15 dicembre 1967, n. 1248 e 11 gennaio 1971, n. 37 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1974 il termine entro il quale l'istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 110. - CARUSO
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