071U0927
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Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, concernente norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971 n. 927)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 ; Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 ; Atteso che la tabella allegato F, annessa alla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 , e' stata sostituita giusta decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1971, Atti di Governo, registro n. 240, foglio n. 109; Considerata la necessita' di ridurre le misure della imposta prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , in relazione alla riduzione dell'imposta di consumo sul sale disposta con il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , sopracitato; Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 1 , 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , sono cosi' modificati:
Art. 1. - Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie:
a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "
Art. 3. - Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , ai sensi dell' art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907 .
Art. 4. - Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.
Art. 5. - Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall' art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519 , l'imposta di consumo nelle seguenti misure:
industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 18. - CARUSO