072U0523
072U0523
Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972 n. 523)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935; numero 1071 , convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovra' avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 30. - VALENTINI