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072U1059

IT - DPR

072U1059

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 1059)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificata nel senso che sono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali di "Chimica organica I" e "Chimica organica II".
Inoltre, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e a seguito del primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nelle facolta' di farmacia che conferiscono la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e nelle quali un posto di professore di ruolo sia ricoperto da un professore di chimica organica, uno dei due insegnamenti di chimica organica (Chimica organica I oppure chimica organica II) e' indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facolta' di scienze. Viene lasciata al consiglio della facolta' di farmacia la decisione circa l'autonomia dell'uno o dell'altro dei due insegnamenti".

Art. 2

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che all'art. 85 concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono apportate le modifiche di cui al precedente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 42. - VALENTINI
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