073U1093
073U1093
Diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973 n. 1093)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'accordo di associazione fra la Comunita' economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854 , concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1436 , concernente l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee (CEE) n. 610/72 del 23 marzo 1972, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L/75 del 28 marzo 1972, relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'art. 8 dell'accordo di associazione; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639 ; Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio delle Comunita' europee del 23 marzo 1972, relativo alle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione fra la Comunita' economica europea e la Grecia per la circolazione delle merci ottenute alle condizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione, il diritto per traffico di perfezionamento dovuto a norma dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , si applica sulla base della percentuale dei dazi e secondo le modalita' stabilite dal suddetto regolamento e relative modifiche ed aggiunte.
Art. 2
Per quanto riguarda le merci che all'esportazione verso la Grecia sono ammesse a beneficiare delle restituzioni previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639 , le relative aliquote di restituzione sono ridotte della misura corrispondente alla percentuale dei dazi in base alla quale si applica il diritto per traffico di perfezionamento.
Tuttavia, le aliquote risultanti dalla riduzione prevista al precedente comma non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle applicabili alle corrispondenti merci esportate verso gli Stati membri della Comunita' economica europea.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 settembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - MORO - LA MALFA - GIOLITTI - DE MITA - FERRARI-AGGRADI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1974 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 10. - SCIARRETTA