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070U0389

IT - DPR

070U0389

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 febbraio 1970 n. 389)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso. Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. Art. 215. - La scuola non puo' accogliere piu' di dieci allievi per ciascun anno di corso. Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'eta' evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto): Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica".
Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.
Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
3° Anno:
Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica.
Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica.
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni.
Art. 215. - La scuola non puo' accogliere piu' di dieci allievi per ciascun anno di corso.
Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'eta' evolutiva.
2° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.
3° Anno:
Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.
Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto):
Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO
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