Monitoring Gesetzessammlung

070U0331

IT - DPR

070U0331

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Ospedale fratelli Lepri", con sede in Force. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 febbraio 1970 n. 331)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Ascoli Piceno, in data 20 luglio 1943, con il quale l'ospedale "Fratelli Lepri" di Force, e' stato classificato "infermeria" a norma del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631 ;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Ascoli Piceno, in data 5 marzo 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Ospedale fratelli Lepri" di Force, non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 novembre 1929;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "Ospedale fratelli Lepri", con sede in Force (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Force;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 novembre 1929, e modificato con regio decreto 2 maggio 1939.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 5. - CARUSO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht