068U1428
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Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego puo' determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968 n. 1428)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , che attribuisce al Governo la competenza a definire i tipi di macchine radiogene il cui impiego puo' determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione; Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933 , concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 , concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare; Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
a) superiori a 20 keV;
b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensita' di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 millirontgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso;
2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensita' di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 millirontgen per ora.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 settembre 1968 SARAGAT LEONE - ANDREOTTI - RESTIVO - BOSCO - ZELIOLI LANZINI Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 60. - GRECO