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068U1126

IT - DPR

068U1126

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 settembre 1968 n. 1126)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 919 , con il quale la denominazione del suddetto istituto e' stata trasformata in universita' degli studi; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Economia del lavoro; Economia internazionale; Economia monetaria e creditizia; Contabilita' nazionale; Tecnica delle politiche di vendita. Nel predetto corso di laurea, gli insegnamenti complementari di "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli" e di "Tecnica delle imprese dei pubblici servizi" sono soppressi. Art. 16. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta". Art. 21. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 83. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 919 , con il quale la denominazione del suddetto istituto e' stata trasformata in universita' degli studi;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Economia del lavoro;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Contabilita' nazionale;
Tecnica delle politiche di vendita.
Nel predetto corso di laurea, gli insegnamenti complementari di "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli" e di "Tecnica delle imprese dei pubblici servizi" sono soppressi.
Art. 16. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta".
Art. 21. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 83. - GRECO
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