070U1288
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Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970 n. 1288)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ; Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5 , 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860 , nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394 , accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell' art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di questa previsti dall' art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 139. - CARUSO