065U1719
065U1719
Concessione alla Societa' Itavia di servizi di linee aeree interne ed erogazione di un contributo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965 n. 1719)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 776 del codice della navigazione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Visto l' art. 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176 , convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753 , sulla concessione dei servizi di trasporto eserciti con aeromobili; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141 , concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero; Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per le poste e telecomunicazioni, per la difesa e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
Art. 2
L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 viene concesso alla "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni", con capitale di L. 456.000.000 (quattrocentocinquantaseimilioni) e con sede in Roma, aeroporto di Ciampino.
La Societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto ne' in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Art. 3
In forza della presente concessione l'"Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" e' abilitata ad esercire, sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole posta e merci, nell'interno del territorio nazionale.
Art. 4
Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.
Art. 5
La durata della concessione e' stabilita in anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio stipulata in data 22 ottobre 1965 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea e per l'erogazione di un contributo di avviamento dei servizi stessi di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni).
Art. 7
La spesa di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui al precedente art. 6 e' a carico del capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - TREMELLONI - RUSSO - ANDREOTTI - MATTARELLA JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 34. - VILLA
Elenco
Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea
1) Pescara-Roma e viceversa;
2) Roma-Crotone e viceversa;
3) Pescara-Ancona-Bologna-Milano e viceversa;
4) Roma-Bologna-Treviso e viceversa;
5) Roma-Forli-Bologna-Treviso e viceversa;
6) Roma-Treviso e viceversa;
7) Roma-Bologna e viceversa;
8) Roma-Forli-Bologna e viceversa;
9) Forli-Milano e viceversa;
10) Roma-Ancona e viceversa;
11) Ancona-Forli' e viceversa.
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO