066U1025
066U1025
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966 n. 1025)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297 ;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, Societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, numero 935 , e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, numero 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, numero 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, numero 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, 5 aprile 1961, n. 332, 3 gennaio 1962, n. 9, 2 maggio 1963, n. 851 e 18 luglio 1964, n. 929;
Viste le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 18 aprile 1966;
Vista la deliberazione assunta in data 21 luglio 1966 dal presidente del Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso, giusta delega conferitagli dalla citata assemblea straordinaria;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed Il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto del Credito Fondiario, Societa' per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1966 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 40. - VILLA
Art. 1
Statuto del Credito Fondiario - Societa' per azioni
Art. 1.
Il Credito Fondiario, Societa' per azioni, costituito con atto 28 aprile 1898 a rogito notaio dott. Stefano Allocchio di Milano lotto la denominazione di "Credito Fondiario Sardo, Societa' per azioni", ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , e del relativo regolamento, e loro successive modificazioni.
Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilita' istituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , con decreto ministeriale 18 settembre 1959. Essa e' retta da un proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1255 .
Art. 2
Art. 2.
L'Istituto svolge la sua attivita' in tutto Il territorio della Repubblica italiana, ai sensi della legge 11 maggio 1966, n. 297 .
Art. 3
Art. 3.
La Societa' ha la sua sede sociale in Roma e puo' stabilire sedi, agenzie e recapiti in Italia, con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza.
Art. 4
Art. 4.
La Societa' ha la durata di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583 .
Art. 5
Art. 5.
Il capitale sociale e' di L 10.000.000.000, diviso In numero 50.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e possono, ove la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese del richiedente.
Art. 6
Art. 6.
I titoli rappresentanti le azioni sono staccati da un registro a matrice, numerati progressivamente e portano la firma di due membri del Consiglio di amministrazione. L'Istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.
I comproprietari di un'azione devono, per l'esercizio dei diritti verso l'istituto, essere rappresentati da uno solo di essi.
Art. 7
Art. 7.
Il capitale versato e' Impiegato per una meta' nelle forme previste dall' art. 1 del regio decreto-legge 16 luglio 1905, n. 646 , e per l'altra meta' nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 82 del predetto decreto.
Art. 8
Art. 8.
L'Istituto, a fronte dei mutui concessi, puo' emettere cartelle fruttanti interesse eguale a quello dei mutui stessi, sino all'ammontare massimo - rapportato al capitale versato ed alle riserve - consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
I mutui sono erogati in cartelle od In contanti. La scelta dell'una o dell'altra forma e' concordata fra l'Istituto ed il mutuatario.
Qualora Il mutuo sia pagato In cartelle, l'istituto consegna al mutuatario cartelle calcolate al valore nominale e i diritti di commissione non possono superare la misura stabilita dalla legge per i mutui di questa specie.
Quando il mutuo sia pagato in contanti, il mutuatario deve corrispondere altresi' una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle, da ratizzarsi nelle semestralita' del mutuo o da corrispondersi in altra forma concordata.
Art. 9
Art. 9.
Le cartelle, la cui creazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione giusta il successivo art. 20, sono distinte per saggio di interesse e possono essere ripartite in serie per ciascun saggio.
Le cartelle, con la indicazione della data della delibera di creazione, devono essere firmate da un membro del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto e dal delegato dell'Organo di vigilanza, a termini delle vigenti disposizioni.
Le medesime firme sono apposte nell'apposito processo verbale - da redigersi nel giorno dell'effettuata emissione - dal quale deve risultare Il quantitativo delle cartelle emesse, specificando l'importo, il saggio, la serie, il taglio ed i numeri relativi nonche' i mutui definitivi che - per pari importo - vengono vincolati.
Con le stesse modalita' di cui ai due commi precedenti, possono essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie o multiple i numeri delle quali devono essere riportati nei predetti certificati.
In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese nei certificati nominativi, vengono apportate nei certificati - a seguito del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate - le occorrenti variazioni di riduzioni o di sostituzioni di titoli nuovi a quelli estratti.
Possono farsi risultare, su detti certificati, annotamenti di vincolo, eventuali cessioni totali o parziali in proprieta' o a semplice garanzia.
Come per le cartelle, cosi' anche per i detti certificati, il relativo modello, deliberato dal Consiglio di amministrazione, viene sottoposto all'approvazione dell'Organo di vigilanza.
Art. 10
Art. 10.
L'Assemblea ordinaria e' convocata presso la sede sociale o altrove, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
Art. 11
Art. 11.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato.
Art. 12
Art. 12.
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti da almeno 5 giorni nel libro dei soci, sempreche' abbiano provveduto a depositare nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di partecipare alle assemblee depositando i propri titoli nel termine e nel luoghi suindicati.
Art. 13
Art. 13.
Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista purche' non sia amministratore della Societa' ne' dipendente della stessa, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio di amministrazione o da un dirigente dell'Istituto.
Art. 14
Art. 14.
L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.
Art. 15
Art. 15.
L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti.
Il presidente nomina il segretario fra i soci presenti e due scrutatori.
Art. 16
Art. 16.
La Societa' e' amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, a seconda che e' stabilito dall'Assemblea chiamata a provvedere alla loro nomina.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza, dimissioni, morte, decadenza, incompatibilita' di uno o piu' amministratori, si provvede a norma dell' art. 2386 del Codice civile .
Qualora pero' per dimissioni o qualsiasi altra causa venissero a mancare tre o piu' amministratori, anche gli altri si intenderanno decaduti e deve essere convocata l'Assemblea per la innovazione dell'intero Consiglio.
Art. 17
Art. 17.
Per assumere la carica, gli amministratori debbono depositare nella cassa dell'Istituto azioni nominative dell'Istituto stesso o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli. Tale cauzione di L. 200.000 rimane invariata anche nel caso di futuri aumenti di capitale.
Art. 18
Art. 18.
Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla Assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario.
Quest'ultimo puo' anche essere scelto fuori del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 19
Art. 19.
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del Collegio sindacale o del direttore generale.
Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, possono essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, viene inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale puo' intervenire alle sedute del Consiglio.
Art. 20
Art. 20.
Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'Assemblea.
In particolare delibera:
a) sulla concessione del mutui e sulle loro modalita';
b) sulla formazione del bilancio annuale;
c) sullo iscrizioni, rinunzie, surroghe, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteche; le eventuali aggiudicazioni di beni immobili e gli acquisti nel termini e modalita' di cui all' art. 74 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , e della legge 24 novembre 1961, n. 1306 ; le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;
d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva, giusta quanto previsto rispettivamente dagli articoli 7 e 34 del presente statuto;
e) sulla provvigione dei mutui;
f) sulla creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;
g) provvede all'istituzione di sedi, agenzie e recapiti nel territorio nazionale;
h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca, su proposta del direttore generale, i dipendenti col grado di dirigente e funzionario.
Il Consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facolta' al direttore generale e puo' conferire per singoli atti o categoria di atti deleghe speciali.
Art. 21
Art. 21.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
Art. 22
Art. 22.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformita' della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Le copie delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.
Art. 23
Art. 23.
Al Consiglio di amministrazione e' assegnata dall'Assemblea ordinaria, nella quale ha luogo la presentazione dei bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi tra i componenti nel modo che sara' stabilito dal Consiglio stesso.
Art. 24
Art. 24.
Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato composto dal presidente, dal vice-presidente, da consiglieri per un numero da tre a quattro e dall'amministratore delegato, qualora esista.
Il Comitato nomina un segretario anche fuori del proprio seno.
Art. 25
Art. 25.
Il Comitato e' convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunita' o gliene sia fatta richiesta da due membri del Comitato.
Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi di urgenza, possono essere fatte anche con telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, e' inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale puo' intervenire alle sedute del Comitato.
Art. 26
Art. 26.
Il Comitato e' investito di tutte le attribuzioni e poteri, che il Consiglio di amministrazione ritiene di attribuirgli, salvo le limitazioni previste dalla legge.
Art. 27
Art. 27.
Per la validita' delle riunioni del Comitato, e per le sue deliberazioni, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede.
Art. 28
Art. 28.
I verbali del Comitato sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario. Le copie firmate dal presidente del Comitato o da chi ne fa la veci e dal segretario, fanno piena prova.
Art. 29
Art. 29.
Il Consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle sue deliberazioni e di quelle del Comitato, nonche' per l'ordinaria gestione aziendale, nomina un direttore generale che in particolare:
a) sottopone al Consiglio di amministrazione e al Comitato, ai quali partecipa con voto consultivo, le proposta di affari;
b) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese entro i limiti stabiliti, disponendo I pagamenti occorrenti;
c) promuove, in rappresentanza dell'Istituto, gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi ed i debitori in genere;
d) nomina e revoca i dipendenti, salvo il disposto dell'art. 20, lettera h) e, in generale, sovraintende al personale tutto dell'Istituto;
e) consente: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni, di cui all'ultimo comma dell' art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 ;
3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' Integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso.
Ove il direttore generale sia nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto, assume, per la durata della funzione, la qualifica di amministratore delegato, conservando tutti I poteri e le attribuzioni proprie del direttore generale.
Art. 30
Art. 30.
Il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza del disposto dell'art. 20, lettera h), nomina un vice direttore generale che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento con tutte le facolta' a questo consentite o limitandole.
Art. 31
Art. 31.
Nei casi d'urgenza i provvedimenti di natura conservativa e l'eventuale concorso dell'Istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'Istituto, vengono adottati:
a) dal presidente;
b) dall'amministratore delegato, ove sia stato nominato al sensi dell'art. 29, ultimo comma;
c) in caso di assenza od impedimento del presidente, dal direttore generale ove non esista l'amministratore delegato.
Il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo verra' informato dei provvedimenti adottati non piu' tardi della prima convocazione successiva.
Art. 32
Art. 32.
La firma sociale spetta:
a) per tutti gli atti e gli affari sociali indistintamente al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, singolarmente, oppure al direttore generale congiuntamente al vice direttore generale o ad un dirigente;
b) per tutti gli atti di cui all'art. 29 al direttore generale con firma singola;
c) per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni ed I vaglia nonche' per la corrispondenza ordinaria, al direttore generale, singolarmente, oppure al vice-direttore generale ed ai dirigenti, congiuntamente fra due di essi ovvero uno di detti in unione ad un funzionario a cio' appositamente abilitato.
Il Consiglio di amministrazione Inoltre, al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, potra' accordare la firma singola, e per determinati atti, alle persone Investito delle cariche sopra indicate.
Art. 33
Art. 33.
L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti e ne stabilisce l'emolumento.
La durata del loro ufficio e le attribuzioni sono regolate dalle leggi vigenti.
Art. 34
Art. 34.
Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono ripartiti nel modo che segue:
a) viene prelevata una somma non minore del 10% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario fino a che questo abbia raggiunto almeno la meta del capitale versato;
b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% sul capitale versato;
c) la parte residuale, per una meta' viene destinata ad eventuale incremento del fondo di riserva ordinario od alla costituzione di fondi di riserva straordinari e per l'altra meta' rimane a disposizione della Assemblea degli azionisti.
L'impiego del fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformita' del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306 .
Art. 35
Art. 35.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
Visto: Il Ministro per il tesoro: COLOMBO