Monitoring Gesetzessammlung

065U1429

IT - DPR

065U1429

Temporanee modificazioni al regime daziario delle carni bovine congelate. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965 n. 1429)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, per la "carne congelata della specie bovina domestica" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, si applica il dazio del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 17.000 espresse in carne non disossata.
Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 Kg. di carne disossata equivalgono a 130 Kg. di carne non disossata.

Art. 2

Dal 1 ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, e' sospesa, per le provenienze comunitarie, l'applicazione del dazio per la "carne congelata della specie bovina domestica" (voce della tariffa ex 02.01-A-II).

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STAR NUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 40. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht