066U0810
066U0810
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 settembre 1966 n. 810)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Ai fini degli esami le Istituzioni di diritto privato debbono precedere con esito favorevole, l'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario". Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Filologia classica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1966 SARAGAT GUI. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 54. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Ai fini degli esami le Istituzioni di diritto privato debbono precedere con esito favorevole, l'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario".
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Filologia classica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1966 SARAGAT GUI. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 54. - VILLA