065U1134
065U1134
Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965 n. 1134)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le note in data 22 maggio 1965, con le quali il medico provinciale di Venezia propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Jesolo (gia' Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 , successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945 ; Musile di Piave (gia' Musile), Quarto d'Altino (gia' San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 ; Concordia Sagittaria, Mira, San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (dichiarato Santo Stino), contenute nel regio decreto 10 agosto 1901, n. 477 e per Mira modificate con il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038 ; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 ;
Visti i succitati decreti di dichiarazione e di rettifica;
Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio provinciale di sanita' di Venezia nella seduta del 20 aprile 1965;
Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni della provincia di Venezia: Jesolo (gia' Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945 ; Musile di Piave (gia' Musile), Quarto d'Altino (gia' San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 ; Concordia Sagittaria, Mira (esclusa la parte di territorio ceduta al comune di Venezia), San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (nel decreto riportato Santo Stino), contenute nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477 ed anche dal regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038 per Mira; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 , sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 luglio 1965 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 89. - VILLA