067U0265
067U0265
Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 marzo 1967 n. 265)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 12 settembre 1963 dal rettore della libera Universita' degli studi di Urbino per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 2
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Urbino dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Universita' o degli enti con essa convenzionati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 147. - GRECO
Statuto - art. 1
STATUTO
Art. 1.
E' istituito in Urbino l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell' art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
L'istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.
Statuto - art. 2
Art. 2.
L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ed e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto - art. 3
Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale.
L'istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il "diploma in educazione fisica". Tale diploma ha valore di qualifica accademica L'Istituto, per il predetto fine provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive.
L'Istituto puo', inoltre, conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.
Statuto - art. 4
Art. 4.
Organi dell'Istituto, a norma degli articoli seguenti, sono:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Consiglio dei professori.
Statuto - art. 5
Art. 5.
Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo.
A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di grado.
Dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto.
Statuto - art. 6
Art. 6.
Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce, in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;
c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione, e, rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.
In caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.
Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Al direttore puo' essere assegnata una indennita' di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potra' essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facolta'.
Statuto - art. 7
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Urbino;
d) di un rappresentante del comune di Urbino;
e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino;
f) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.);
g) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
h) del coordinatore tecnico dell'Istituto;
i) del direttore amministrativo dell'istituto che funge da segretario del Consiglio stesso;
l) di un rappresentante per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire.
Gli Enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato della lettera 1) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti e per un massimo di quattro rappresentanti.
Le designazioni sono fatte dagli Enti competenti.
Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.
L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.
Statuto - art. 8
Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto;
c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
d) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;
e) delibera sugli atti di promuovere ed esprimere per la trasformazione dell'incremento del patrimonio dell'Istituto;
f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni;
g) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento;
h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere confermato;
i) delibera relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dallo stato giuridico del personale civile dello Stato e dal presente statuto;
l) delibera sulla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
m) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;
n) delibera, per quanto riguarda la spesa, sull'assunzione degli insegnanti delle attivita' tecniche e addestrative;
o) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 23 del presente statuto;
p) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto;
q) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico del personale secondo le norme e le modalita' urgenti per il personale civile dello Stato;
r) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente;
s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e novembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.
Statuto - art. 9
Art. 9.
Il Consiglio direttivo si compone.
a) del direttore che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;
c) del coordinatore tecnico dell'istituto;
d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Statuto - art. 10
Art. 10.
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) elegge il direttore dell'istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 5 e 7;
c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore di lezione e la durata dei singoli corsi;
e) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto;
f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico e culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attivita' e dei problemi specifici dell'Istituto;
h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto;
i) provvede affinche' siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'Istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esami;
l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
m) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo e' convocato dal direttore presidente ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto, in prima convocazione, l'intervento di due terzi dei consiglieri o, in seconda convocazione, la meta' piu' uno di essi, oltre al direttore dell'Istituto.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo dell'Istituto.
Statuto - art. 11
Art. 11.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Statuto - art. 12
Art. 12.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quando disposto dal precedente art. 9;
b) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
Statuto - art. 13
Art. 13.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico addestrativo; ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici, l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione e alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al coordinatore tecnico sara' corrisposta, sul bilancio dell'istituto, una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni, e puo' essere riconfermato.
Statuto - art. 14
Art. 14.
Il direttore amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita'. Egli e', inoltre, responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Statuto - art. 15
Art. 15.
L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli e per esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.
Statuto - art. 16
Art. 16.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente, entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura, e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.
Non sono ammessi al concorso coloro che, dal titolo di studio prodotto per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Statuto - art. 17
Art. 17.
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice-presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Statuto - art. 18
Art. 18.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Statuto - art. 19
Art. 19.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.
Statuto - art. 20
Art. 20.
Materie d'insegnamento:
a) Gruppo scientifico-culturale.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:
Sezione I
1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
2) antropologia e antropometria (2° e 3° anno):
3) biologia generale con elementi di chimica e fisica (1° anno);
4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
6) igiene generale (2° anno);
7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno);
8) psicologia (3° anno);
9) cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
10) idroclimatologia (3° anno);
11) igiene della scuola e degli sports (3° anno).
Gli insegnamenti della I Sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnicosportive ed ai problemi biologici ad essa collegati.
L'insegnamento della cinesiologia correttiva sara' affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.
Sezione II
1) lingua e letteratura italiana (1° anno);
2) pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno);
3) storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno);
4) istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
5) lingua francese;
6) lingua tedesca con esercitazioni;
7) lingua inglese una lingua a scelta dello studente biennale (1° e 2° anno).
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalita' dell'istituto.
b) Gruppo tecnico-addestrativo.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) teoria e metodologia delle attivita' motorie (1°, 2° e 3° anno);
2) tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno);
3) tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno);
ginnastica e ritmica moderna femminile (1°,2° 3° anno);
4) tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
giochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno);
scherma (maschile 1° e 2° anno);
5) esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno);
6) ginnastica correttiva (1° e 2°);
7) ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno);
8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (1° e 2° anno);
9) teoria della musica e sorteggio con esercitazioni:
maschile (1° anno);
femminile (1° e 2° anno);
10) ginnastica per minorati psico-fisici e sensoriali (3° anno);
11) cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio su ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giochi sportivi (pallabase, calcio, rugby, tennis, pallanuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.
Statuto - art. 21
Art. 21.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 20.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto, durante l'anno, almeno i tre quarti delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempreche' le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che e respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non e' ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato, presso l'Istituto, gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
20.
Statuto - art. 22
Art. 22.
L'esame di diploma consiste:
a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie d'insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.
Statuto - art. 23
Art. 23.
Oltre i corsi normali, l'istituto organizza:
corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive;
scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 20;
speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti 8 per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
Statuto - art. 24
Art. 24.
Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il Consiglio direttivo puo', per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto, in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 26.
Statuto - art. 25
Art. 25.
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti ad allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnicosportive, vengono, invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, ogni sezione si suddivide in reparti di non piu' di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine ed in uso all'Istituto.
Statuto - art. 26
Art. 26.
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo i giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
Statuto - art. 27
Art. 27.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi vestiario prescritti secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Statuto - art. 28
Art. 28.
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
Statuto - art. 29
Art. 29.
Il servizio sanitario sara' affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verra' stipulata apposita convenzione.
Statuto - art. 30
Art. 30.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalita', o minorazione dell'idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilita' dell'Istituto stesso.
Statuto - art. 31
Art. 31.
Presso l'Istituto puo' essere disposto, con apposito regolamento un internato, sia maschile che femminile, che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Statuto - art. 32
Art. 32.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del precedente comma, sara' corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.
Statuto - art. 33
Art. 33.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, sono conferiti, secondo le modalita' dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnica e didattica necessaria per un insegnamento di grado superiore.
Statuto - art. 34
Art. 34.
La scelta degli insegnanti e degli Istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 20 e' fatta dal Consiglio direttivo su proposta del coordinatore tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati, i quali verranno nominati dal Consiglio di amministrazione che ne fissera' di volta in volta la retribuzione.
Statuto - art. 35
Art. 35.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse, cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzative, si trasferiscono temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.
Statuto - art. 36
Art. 36.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Statuto - art. 37
Art. 37.
Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, puo' nominare assistenti da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti verra' corrisposto il compenso che sara' stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 38
Art. 38.
L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto e' disposto dagli articoli 15, 16, 17 e 18.
Statuto - art. 39
Art. 39.
La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria nei termini che saranno fissati dal bando di concorso e che comunque non potranno andare oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita dell'aspirante;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento della tassa di concorso;
b) dal certificato di nascita, in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorita' competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorita' militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Statuto - art. 40
Art. 40.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 16 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarita' e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Statuto - art. 41
Art. 41.
L'Istituto puo' consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titoli di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Statuto - art. 42
Art. 42.
L'esame di concorso di ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 21 e 22 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle Universita'.
Statuto - art. 43
Art. 43.
Le punizioni che le autorita' dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.
L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sul foglio di congedo.
Statuto - art. 44
Art. 44.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e non potra' essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'erario.
Statuto - art. 45
Art. 45.
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Statuto - art. 46
Art. 46.
Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Statuto - art. 47
Art. 47.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.
Statuto - art. 48
Art. 48.
La dispensa di cui all'articolo precedente non e' concessa ne' allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Statuto - art. 49
Art. 49.
Il mantenimento dell'Istituto e' assicurato da:
a) Universita' degli studi di Urbino;
b) Scuola superiore di servizio sociale;
c) Comune di Urbino;
d) Provincia di Pesaro-Urbino;
e) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti;
f) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri Enti pubblici e privati;
g) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto puo' eseguire ed essere chiamato a compiere;
h) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.
Statuto - art. 50
Art. 50.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Statuto - art. 51
Art. 51.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.
Statuto - art. 52
Art. 52.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.
Statuto - art. 53
Art. 53.
Il servizio di cassa dell'Istituto sara' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dall'Universita' degli studi di Urbino e da un Ente di cui alle lettere b), c), d) del precedente art. 49.
Statuto - art. 54
Art. 54.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.
Statuto - art. 55
Art. 55.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.
Statuto - art. 56
Art. 56.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica, ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.
Al direttore amministrativo e' attribuito, all'atto della nomina in ruolo, lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore. Al predetto e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, previo esame di idoneita' al quale egli e' ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il coefficiente 271 della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria e' conferito mediante esame di idoneita' cui e' ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alle carriere stesse con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
Statuto - art. 57
Art. 57.
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verra' stipulato apposito contratto in conformita' delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Statuto - art. 58
Art. 58.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformita' delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Statuto - art. 59
Art. 59.
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, puo', inoltre, assumere nei limiti consentiti dalle possibilita' di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto - art. 60
Art. 60.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.
Statuto - art. 61
Art. 61.
Nella prima applicazione del presente statuto il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla Universita' di Urbino; cosi' pure, fino a quando l'Istituto non avra' sede ed impianti propri i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonche' gli impianti per lo sviluppo degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati da enti cittadini; le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.
I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che, alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso, abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendo dal limite massimo di eta'. In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento, si procedera' mediante concorso pubblico.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Statuto - Tabella
RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
DI RAGIONERIA, D'ORDINE E SUBALTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico