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066U1302

IT - DPR

066U1302

Modificazioni allo statuto ed approvazione della convenzione per l'istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche, annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la libera Universita' degli studi dell'Aquila. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966 n. 1302)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Veduta la convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Universita' dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e funzionamento del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Universita' degli studi dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e al funzionamento del corso di laurea in Scienze biologiche, annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, che viene istituito a norma del seguente art. 2 presso la libera Universita' dell'Aquila.

Art. 2

Presso la libera Universita' degli studi dell'Aquila e' istituito il corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Lo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonche' le tabelle A e B allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1967 Atti del Governo registro n. 209 foglio n. 21. - VILLA

Allegato

Testo delle modifiche dello statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila relative all'ordinamento del corso di laurea in Scienze biologiche.
Art. 1. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':
1) Facolta' di magistero;
2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche;
3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile)".
Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Corso di laurea in Scienze biologiche
Art. 76. - Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 77. - Sono insegnamenti fondamentali:
Istituzioni di matematiche; Fisica; Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica; Botanica (biennale); Zoologia (biennale); Anatomia comparata; Anatomia umana; Istologia ed embriologia; Fisiologia generale (biennale); Chimica biologica; Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
Analisi biologiche; Biologia generale; Chimica fisica; Ecologia;
Entomologia; Fisica terrestre e climatologia; Fisiologia umana;
Fisiologia vegetale; Genetica; Geografia; Geologia; Merceologia;
Micologia; Microbiologia; Mineralogia; Paleontologia; Parassitologia:
Patologia generale; Patologia vegetale; Scienza dell'alimentazione.
Art. 78. - Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale, tanto quella sistematica; essi importano un unico esame alla fine del corso biennale. L'insegnamento della Fisiologia generale importa un esame alla fine di ciascun anno di corso.
Art. 79. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 80. - Sono insegnamenti fondamentali:
Per il 1° anno: Botanica I (con esercitazioni); Istituzioni di matematiche; Chimica generale ed inorganica; Fisica; Anatomia umana (con esercitazioni); Istologia ed embriologia (con esercitazioni).
Per il 2° anno: Chimica organica; Botanica II (con esercitazioni);
Zoologia I (con esercitazioni); Anatomia comparata (con esercitazioni).
Per il 3° anno: Chimica biologica (con esercitazioni); Zoologia II (con esercitazioni); Fisiologia generale I (con esercitazioni).
Per il 4° anno: Igiene; Fisiologia generale II (con esercitazioni).
Art. 81. - Ordine degli esami:
Non si puo essere ammessi se non si e superato gli
agli esami di: esami di:
Anatomia comparata Istologia ed embriologia
Chimica biologica Chimica organica
Chimica fisica Chimica generale ed
inorganica; Istituzioni di
matematiche
Entomologia Zoologia
Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica
generale ed inorganica;
Chimica organica; Fisica
Fisiologia generale II Fisiologia generale I
Fisiologia vegetale Botanica
Paleontologia Zoologia; Botanica
Patologia generale Anatomia umana; Fisiologia
generale I e II; Istologia
ed embriologia
Patologia vegetale. Botanica
Art. 82. - Abbreviazione dei corsi per i laureati.
La Facolta', tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi.
Per la laurea in Scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno i laureati in Scienze naturali, in Chimica ed in Farmacia.
Possono essere iscritti al secondo anno i laureati in Scienze matematiche, in Fisica, in Scienze geologiche, in Medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi lino dei laboratori scientifici della Facolta' o anche estraneo alla Facolta', purche' autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facolta'. In sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la Facolta' puo' richiedere allo studente la frequenza ad un pari numero di corsi complementari, compresi tra quelli stabiliti per la laurea in Scienze biologiche e che ne superi i relativi esami. La Facolta' non e' tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente;
quindi essa a riguardo si regolera' caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente.
Art. 83. - Dispensa dalle tasse.
Gli studenti che aspirano alla dispensa dalle tasse debbono superare gli esami di tutti gli insegnamenti consigliati dalla Facolta', nell'ordine degli studi, anno per anno.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Allegato-Tabella A

TABELLA A Facolta di magistero:
Professori di ruolo............................. n. 6
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Professori di ruolo............................. n. 10
Facolta di ingegneria (triennio di applicazione):
Professori di ruolo............................. n. 6
Totale.......................................... n. 22
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Allegato-Tabella B

TABELLA B Facolta di magistero:
Assistenti e lettori di ruolo .................. n. 10
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Assistenti di ruolo............................. n. 22
Facolta di ingegneria (triennio di applicazione):
Assistenti di ruolo............................. n. 14
Totale ......................................... n. 46
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Art. 1

Rep. n. 42534 - Fasc. n. 7376
Convenzione per l'incremento ed il funzionamento della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la libera Universita' degli studi dell'Aquila.
(Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantasei, il giorno venticinque del mese di maggio nella citta' dell'Aquila, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nel Palazzo universitario, piazza dell'Annunziata
25 maggio 1966
Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, sono presenti i signori: Rivera on. prof. dott. Vincenzo, nato all'Aquila il 6 aprile 1890 e domiciliato all'Aquila, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di rettore della libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione della libera Universita' degli studi dell'Aquila con deliberazione n. 13 in data 16 maggio 1966 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
Albano dott. Umberto nato all'Aquila il 17 giugno 1927, medico chirurgo, domiciliato all'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di presidente del Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 9 in data 16 maggio 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Le parti, delle cui identita' personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col
quale
Premesso
che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti nelle Universita' e negli Istituti superiori, di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044 , e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono, presso le Universita' la istituzione di corsi di laurea in Scienze biologiche della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , lo statuto della Universita' degli studi dell'Aquila puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative al costituendo corso di laurea in scienze biologiche della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e che tale modifica e' gia' in corso;
che il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ateneo aquilano, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni da questo Ateneo e dalle pubbliche Amministrazioni, e' venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli Enti locali (Comune Provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento di 4 (quattro) posti di ruolo di professore e di 12 (dodici) posti di ruolo di assistenti da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche, nonche' delle spese di funzionamento del corso suindicato;
che tale impegno e' stato deliberato dal Consorzio predetto, con il verbale sopracitato (all'. B);
che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nell'adunanza del giorno 16 maggio 1966, ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Universita' degli studi dell'Aquila ed ha deliberato, altresi', di assumere a carico del bilancio dell'Universita' ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento del corso stesso.
Tutto cio' premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi dell'Aquila, istituita in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' aggiunto il corso di laurea in Scienze biologiche.

Art. 2

Art. 2.
Presso l'Universita' degli studi dell'Aquila, sono istituiti ed assegnati al corso di laurea in Scienze biologiche, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico predetto, n. 4 (quattro) posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' di Scienze biologiche che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.
In relazione alle esigenze della attivita' didattica e scientifica del corso indicato, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre Facolta' della Universita' degli studi dell'Aquila.

Art. 3

Art. 3.
Presso l'Universita' degli studi dell'Aquila sono altresi' istituiti ed assegnati al corso di laurea in Scienze biologiche numero 12 (dodici) posti di assistente ordinario.
Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, e' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172 , rettificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Art. 4

Art. 4.
Allo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea, secondo le proposte delle competenti autorita' accademiche.

Art. 5

Art. 5.
Alla spesa annua per il finanziamento del corso di laurea di Scienze biologiche si provvede:
a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;
b) con il contributo annuo del Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila;
c) con eventuali altri contributi di Enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da Enti pubblici e privati.

Art. 6

Art. 6.
Conseguentemente, il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Universita' degli studi dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 70.000.000, (settantamilioni) a partire dall'anno accademico 1966-67.
I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:
a) nella misura di L. 20.000.000 (ventimilioni) al finanziamento di numero 4 (quattro) posti di professore di ruolo convenzionati;
b) nella misura di L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) al finanziamento di numero 12 (dodici) posti di assistente di ruolo convenzionati;
c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.
Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 7

Art. 7.
L'Universita' degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dal Consorzio volontario per l'Universita' dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del corso di laurea convenzionato piu' sopra indicato.

Art. 8

Art. 8.
L'Universita' degli studi dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare il corso di laurea in Scienze biologiche in locali idonei, consentendo, altresi', che il Corso indicato si avvalga delle attrezzature didattico-scientifiche delle altre Facolta' dell'Universita' stessa.
L'Universita' degli studi dell'Aquila provvede inoltre alle eventuali necessita' di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del corso indicato.

Art. 9

Art. 9.
La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva sino al 24 maggio 1986, e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10

Art. 10.
Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi mossi a disposizione dal Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, per il finanziamento del corso di laurea in Scienze biologiche, questo verra' soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 11

Art. 11.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi dell'Aquila equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 .

Art. 12

Art. 12.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli ed approvarli.
Il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge su circa nove facciate di tre fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge.
Vincenzo RIVERA
Umberto ALBANO
Domenico TRECCO, notaio
Registrato all'Aquila il 31 maggio 1966 al n. 1548.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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