066U1265
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Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1965, n. 109, riguardante i modi di impiego delle riserve matematiche delle cauzioni, dei fondi di riserva, della riserva premi e delle altre disponibilita' patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1966 n. 1265)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469 ; Vista la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , che apporta modifiche agli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del citato testo unico; Ritenuto che secondo quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 , occorre provvedere a stabilire i criteri di valutazione dei titoli in essa descritti e le altre norme di attuazione della legge medesima; Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto a presentare idonea documentazione comprovante che gli investimenti in titoli azionari effettuati a norma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 , non superano nel loro valore nominale il 3% del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni.
La stessa documentazione deve essere presentata dagli altri enti e dalle societa' di assicurazione per i titoli azionari destinati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma dell'art. 30, n. 8, del citato testo unico, modificato dalla stessa legge 25 febbraio 1965, n. 109 .
Art. 2
I titoli azionari ed obbligazionari investiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o destinati dagli enti e dalle societa' di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma, rispettivamente, degli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 , sono valutati ai soli fini della predetta copertura come segue:
a) le azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario ed i titoli obbligazionari: a 9/10 del corso di borsa alla chiusura dell'esercizio. Le azioni ed obbligazioni vincolate durante l'esercizio, a completamento delle riserve matematiche e delle cauzioni o in sostituzione di altre attivita' gia' vincolate, sono valutate a 9/10 del corso di borsa del giorno precedente a quello del vincolo;
b) le azioni di altre societa': a 8/10 del corso di borsa alle date di cui alla precedente lettera a).
Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio della Banca stessa.
Art. 3
Fermo quanto disposto dagli articoli 30, 54 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , gli enti e le societa' di assicurazione sono tenuti a verificare al 30 giugno di ciascun anno, la valutazione dei titoli azionari e obbligazionari vincolati a copertura, delle riserve matematiche e delle cauzioni.
Qualora il valore complessivo di tali titoli, calcolato al corso di borsa all'anzidetta data, risulti inferiore a quello determinato in base ai criteri di valutazione, stabilito al primo comma dell'art. 2, gli enti e le societa' predette debbono provvedere entro trenta giorni a reintegrare la copertura per la relativa differenza.
Art. 4
I modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo dei titoli di cui al precedente articolo 2, primo e secondo comma, sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 31 e 42 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dagli articoli 27 , 32 , 53 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 .
Art. 5
Qualora alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109 , l'Istituto nazionale delle assicurazioni avesse gia' acquisito titoli azionari e obbligazionari di cui al presente decreto, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla citata legge 25 febbraio 1965, n. 109 , l'Istituto predetto non potra' effettuare ulteriori investimenti in titoli azionari e obbligazionari della medesima specie, sino a quando non risultino osservati i limiti prescritti dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 .
La stessa disposizione si applica per gli altri enti e societa' di assicurazione che, alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109 , avessero vincolato, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, titoli azionari e obbligazionari a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dall'art. 30, n. 8, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, 28 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 152. - VILLA