065U0915
065U0915
Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "Puericultura" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965 n. 915)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 455 ; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Modena il 9 gennaio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , due posti di assistente ordinario riservati alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 aprile 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 4. - VILLA
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 1
Repertorio n. 231
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo di "Puericultura"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno
millenovecentosessantaquattro
il 9 gennaio 1964
in Modena, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi, innanzi a me, dottor procuratore Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza del testimoni noti ed idonei, signori:
dottor Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Universita' di Modena;
dottor Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Universita' di Modena;
entrambi cittadini italiani,
sono presenti:
l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore, professore Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottoccentonovantadue (21 giugno 1892), domiciliato per la carica presso l'Universita' stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Untversita' degli studi di Modena, in data 8 ottobre 1963, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera 4);
il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (12 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Modena, n. 348 del 26 settembre 1963, la quale, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa non visto numero 34643 del 17 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera B);
l'Amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, signor avvocato Vittorino Morselli, nato a Modena addi' undici aprile millenovecentodiciotto (11 aprile 1918) e domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale stessa, il quale interviene al presente ratto in forza di deliberazione del Consiglio provinciale di Modena, numero 13 del 25 settembre 1963, la quale, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto numero 34048 del 15 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera C):
della identita', e della capacita' degli intervenuti, io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Premesso
che l'art. 41 dello statuto dell'Universita' degli studi di Modena comprende, tra gli altri, l'insegnamento della "Puericultura", il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, e' complementare per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia;
che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena, con delibera del 7 giugno 1963, che per estratto autentico si allega sotto la lettera D), ha fatto istanza al rettore di richiedere al Comune ed all'Amministrazione provinciale di Modena la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Puericultura;
che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni in data 4 ottobre 1963, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E) ed in data 8 ottobre 1963, gia' allegata sotto la lettera A), nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione della cattedra convenzionata di Puericultura ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa;
che il Consiglio comunale di Modena, con deliberazione n. 348 del 26 settembre 1963, ed il Consiglio provinciale di Modena, con deliberazione n. 13 del 25 settembre 1963 , entrambe gia' allegate sotto le lettere B) e C), hanno autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;
mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente atto,
le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1.
Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena venga attuato l'insegnamento di Puericultura, si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 :
a) Comune di Modena: lire unmilionenovecentomila (1.900.000);
Amministrazione provinciale di Modena: lire unmilionenovecentomila (1.900.000), per complessive lire tremilioniottocentomila (3.800.000) pari all'importo per il costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.
b) Comune di Modena: lire trecentoottantamila (380.000):
Amministrazione provinciale di Modena: lire trecentottantamilalire (380.000).
per complessiva lire settecentosessantamila (760.000), pari al venti per cento (20%) del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto, nel casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di tina delle condizioni previsto dal successivo art. 8 nonche' per rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per trattamento di assistenza sanitaria.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Modena, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 3
Art. 3.
Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si obbligano ad elevare il relativo contributo, fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore del professori universitari, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 4
Art. 4.
L'Universita' di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente Corrisposti ai titolare del posto di ruolo di Puericultura.
L'Universita' di Modena versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma h), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previsto dall'art. 3, secondo comma.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 5
Art. 5.
Il Comuni e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano ad istituire, con convenzione a parte, due posti di assistente di ruolo, da destinarsi alla cattedra di Puericultura, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 365 .
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 6
Art. 6.
L'Amministrazione provinciale di Modena mette a disposizione della cattedra di Puericultura ed eventuale relativo Istituto, presso l'Istituto provinciale per l'infanzia, con sede in Modena alla via Vignolese, 791, i locali di cui alla planimetria che si allega sotto la lettera F).
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 7
Art. 7.
La presente convenzione ha la durata di anni venti (20) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Puericultura e si riterra' tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 8
Art. 8.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 7;
b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Istituzione posto convenzionato professore ruolo di Puericultura - art. 9
Art. 9.
La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Modena, e' esente dalle tasse di registro e di bollo ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 .
Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.
Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale e degli allegati, alla presenza dei testimoni ho dato lettura alle parti.
Queste da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto interamente conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, unitamente ad i testimoni ed a me.
Scritto da persona di mia fiducia, su tre fogli, dei quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui.
F.to prof. Giuseppe GALLI
" Rubes TRIVA
" Vittorino MORSELLI
" Antonio GERACE, teste
" Pasqualina MAZZARACCHIO in Salvaterra, teste
" Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante
Sigillo del funzionario delegato ai contratti.
D'ordine del Presidente della Repubblica
Visto, Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 1
Repertorio n. 232
Istituzione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di "Puericultura"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno
millenovecentosessantaquattro
il 9 gennaio 1961
in Modena, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi, innanzi, a me dottor Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:
dottor Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Universita' di Modena;
dottor Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Universita' di Modena;
entrambi cittadini italiani,
sono presenti:
l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore, professore Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottocentonovantadue (21 giugno 1892), domiciliato per la carica presso l'Universita' stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena, in data 8 ottobre 1963, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera A);
il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Modena, n. 348 del 26 settembre 1963, che, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto n. 34643 del 17 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico al presente atto sotto la lettera B);
l'Amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, signor avvocato Vittorino Morselli, nato a Modena il giorno undici aprile millenovecentodiciotto (11 aprile 1918) e domiciliato in Modena per la carica presso l'Amministrazione provinciale stessa; il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio provinciale di Modena, n. 14 del 18 novembre 1963, che, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto n. 40482 del 30 novembre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera C).
Della identita' e della capacita' degli intervenuti io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Premesso
che l'art. 4 dello statuto della Universita' degli studi di Modena comprende, tra gli altri, l'insegnamento della "Puericoltura", il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, e' complementare per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia;
che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena, con delibera del 7 giugno 1963, che, per estratto autentico, si allega sotto la lettera D), ha fatto istanza al rettore di richiedere, al Comune ed alla Amministrazione provinciale di Modena, di istituire, due posti di assistente di ruolo da destinarsi alla cattedra di Puericultura, della quale, con il medesimo atto, si richiedeva la istituzione mediante convenzione;
che, con atto pubblico in forma amministrativa, da me rogato in data odierna, con il n. di repertorio 231, tra le parti qui presenti e' stata stipulata una convenzione per la Istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di Puericultura;
che il Senato accademico, ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni, in data 4 ottobre 1963, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E), ed in data 8 ottobre 1963, gia' allegata sotto la lettera A,) nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di Puericultura, ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa;
che il Consiglio comunale di Modena, con deliberazione n. 348 del 26 settembre 1963 ed il Consiglio provinciale di Modena, con deliberazione n. 14 del 18 novembre 1963 , entrambe gia' allegate sotto le lettere B) e C), hanno autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;
mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente alto,
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena, affinche' alla cattedra di Puericultura della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Modena, vengano assegnati due assistenti ordinari, si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di due posti di assistente di ruolo da Istituire a tale scopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950 n. 465 :
a) Comune di Modena: lire unmilioneottocentomila (1.800.000);
Amministrazione provinciale di Modena: lire unmilioneottocentomila (1.800.000), per l'importo complessivo di lire tremilioniseicentomila (3.600.000) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di due assistenti ordinari;
b) Comune di Modena, lire trecentosessantamila (360.000)
Amministrazione provinciale di Modena: lire trecento sessantamila (360.000).
per l'importo complessivo di lire settecentoventimila (720.000) pari al venti per cento (20%) del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti al trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari del cennati posti, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste ne' successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Modena in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari del posti e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Qualora la nomina venga effettuata temporaneamente per uno solo dei due posti, il versamento verra' effettuato limitatamente a tale periodo e con le stesse modalita', permette delle quote previste dalle lettere a) e b) dell'art. 1.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 3
Art. 3.
Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di due assistenti universitari di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 4
Art. 4.
L'Universita' di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolari dei due posti di ruolo di assistente presso la cattedra di Puericultura. L'Universita' di Modena, versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura- art. 5
Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di anni venti (20) dalla decorrenza della nomina del primo titolare di ciascuno del due posti di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 6
Art. 6.
La presente convenzione s'intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i due posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Istituzione di due posti di assistente di ruolo cattedra di Puericultura - art. 7
Art. 7.
La presente convenzione, fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Modena, e' esente da qualsiasi tassa di registro o di bollo ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che ne disponi l'approvazione ed istituira' i posti di ruolo.
Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti.
Queste, da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, unitamente ai testimoni ed a me.
Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli, del quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui.
F.to prof. Giuseppe GALLI
" Rubes TRIVA
" Vittorino MORSELLI
" Antonio GERACE, teste
" Pasqualina MAZZARACCHIO in Salvaterra, teste
" Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante
Sigillo del funzionario delegato al contratti.
D'ordine del Presidente della Repubblica
Visto, Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI