063U1573
063U1573
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'"Impresa Elettrica Rizieri di Giacinto". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1963 n. 1573)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'"Impresa Elettrica Rizieri Di Giacinto", con sede in Isola del (Iran Sasso (Teramo), viale Settimio Costantini n. 20, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il Commercio; Decreta:
Art. 1
L'"Impresa Elettrica Rizieri Di Giacinto", con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), viale Settimio Costantini n. 20, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Impresa Elettrica Rizieri Di Giacinto", con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), viale Settimio Costantini n. 20, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' insetto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 10. - VILLA