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064U1671

IT - DPR

064U1671

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964 n. 1671)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 9 giugno 1964 dal presidente dell'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori e dal presidente dell'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede con sede rispettivamente in Milano per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Milano di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Istituto e dell'Opera anzidetti e degli Enti con essi convenzionati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Milano 6 riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 72. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'istituto superiore di educazione fisica di Milano
Art. 1.
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Milano, e' una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica, delle attivita' sportive e della cinesiologia applicata.
L'istituto ha per scopo di: a) promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'educazione, fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed alla specializzazione professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici inerenti ad essa.
La formazione degli allievi e' improntata ai principi religiosi e morali del cattolicesimo.
L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario.
Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvedera' mediante incarichi.

Art. 3

Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica al sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Tale diploma ha valore di qualifica accademica.
L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

Art. 4

Art. 4.
Il governo dell'Istituto e' affidato alle seguenti autorita' secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
a) il presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il Consiglio direttivo.

Art. 5

Art. 5.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) di sei membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e dall'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede;
b) di un membro nominato dall'Opera pia Oratorio San Carlo;
c) di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero della pubblica istruzione;
d) dal direttore pro tempore, I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconferma: .
Il Consiglio di amministrazione provvede, nella prima seduta, alla nomina, nel proprio seno, del presidente.

Art. 6

Art. 6.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende provvedimenti di emergenza informandone il Consiglio per la ratifica;
d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi.

Art. 7

Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione oltre alle attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;
d) nomina il direttore, il dirigente tecnico, il personale insegnante, sanitario, amministrativo, ausiliario;
e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente;
g) delibera, su proposta del direttore, la partecipazioni a viaggi di istruzione e a manifestazioni;
h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preperazione, di aggiornamento, di perfezionamento e d' specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano degli studi;
i) delibera le eventuali modifiche del presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei componenti.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto al membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, approva e trasmette al Ministero della pubblica istruzione la relazione riassuntiva delle attivita' dell'istituto redatta, dal direttore.
L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Art. 8

Art. 8.
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) dei professori incaricati dei seguenti insegnamenti: anatomia umana applicata all'educazione fisica, fisiologia umana applicata all'educazione fisica, psicologia, pedagogia generale e differenziale, igiene della scuola e degli sports, teoria e metodologia delle attivita' motorie, etica professionale;
c) di due insegnanti di educazione fisica nominati dal direttore;
d) di due persone designate dal Consiglio di amministrazione fra professori universitari o esperti qualificati;
e) del dirigente tecnico.

Art. 9

Art. 9.
Il Consiglio direttivo:
a) cura l'ordinamento didattico tecnico dell'Istituto;
b) delibera sui programmi degli insegnamenti;
c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, fissando di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi;
e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
f) domanda ad una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso delle evoluzioni della tecnica nel campo delle attivita' psico-motorie;
g) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;
h) propone al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche allo statuto;
i) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
k) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti, direttamente o delegando tale funzione ad un Comitato ristretto composto di tre membri del Consiglio direttivo stesso;
l) esercita le altre l'unzioni che gli sono demandate dai presente statuto e dal regolamento interno.
Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della runione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le mansioni del segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 10

Art. 10.
Il direttore dell'istituto e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari di ruolo.
Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.

Art. 11

Art. 11.
Il direttore:
a) conferisce in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;
b) assicura il regolare svolgimento della attivita' didattica dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto;
e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che lo riguardano e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti d'urgenza riferendone rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di amministrazione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.

Art. 12

Art. 12.
Il dirigente tecnico e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di educazione fisica abilitati e diplomati.
Dura in carica due anni e puo' essere confermato.

Art. 13

Art 13.
Il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del settore tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sui personale ausiliario dell'istituto addetto alle attivita' ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i concorsi di preparazione e di perfezionamento che sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto.
Il dirigente tecnico, nello svolgimento delle sue mansioni, riceve le opportune direttive dal direttore in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, riferisce periodicamente al direttore sulle attivita' espletate.

Art. 14

Art. 14.
L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e esami, per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Art. 15.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce limiti di eta', di statura e le modalita', delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o il diploma di licenza degli istituti tecnici femminili e presentare un attestato di buona condotta rilasciato da una autorita' ecclesiastica.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 16

Art. 16.
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dalla ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal Consiglio direttivo. E' presieduta dal direttore coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente:
a) alla sottocommissione per la visita medica;
b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria del candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17

Art. 17.
Entro i primi due mesi della permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 18

Art. 18.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.

Art. 19

Art. 19.
Materie d'insegnamento:
Gruppo scientifico-culturale:
Sezione 1ª:
1. Cultura religiosa (triennale);
2. Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
3. Antropologia ed antropometria (biennale);
4. Biologia generale con elementi di chimica e fisica (annuale);
5. Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
6. Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
7. Cinesiologia (annuale);
8. Igiene generale (annuale);
9. Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
10. Psicologia (annuale);
11. Ginnastica correttiva e rieducativa (annuale);
12. Idroclimatologia ed agenti fisici (annuale);
13. Igiene della scuola e degli sports (annuale);
14. Educazione psicosomatica nell'eta' evolutiva (annuale);
15. Elementi di scienza dell'alimentazione (annuale);
16. Etica professionale (annuale).
Sezione 2ª:
1. Lingua e letteratura italiana (annuale);
2. Pedagogia generale e differenziale (biennale);
3. Storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale);
4. Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
5. Una lingua straniera a scelta (triennale).
sezione maschile
Gruppo tecnico-addestrativo: <
sezione femminile
1. Teoria e metodologia delle attivita' motorie (triennale);
2. Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3. Tecnica e pratica ginnastica:
a) ginnastica educativa (triennale);
b) ginnastica e ritmica moderna femminile (triennale);
4. Tecnica e pratica sportiva:
a) atletica leggera (triennale);
b) attrezzistica (triennale);
c) nuoto e tuffi (biennale);
d) giochi sportivi - pallacanestro pallavolo (biennale);
e) scherma (biennale);
5. Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6. Ginnastica correttiva (biennale);
7. Ginnastica e giochi d'infanzia (annuale);
8. Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale (biennale);
9. Teoria della musica e solfeggio (annuale);
10. Ginnastica per minorati psico fisici e sensoriali (annuale);
11. Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale);
12. Ginnastica artistica (biennale).

Art. 20

Art. 20.
La frequenza ai corsi e alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturali e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto nell'anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi l'allievo che e' respinto per non aver superato le prove pratiche di due insegnamenti tecnico-addestrativi, non e' ammesso alle iscrizioni dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve avere superato presso l'Istituto, gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
19.

Art. 21

Art. 21.
L'esame di diploma consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti riferentesi ad uno degli insegnamenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima e approvato dal Consiglio direttivo;
c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Art. 22

Art. 22.
Oltre ai Corsi normali l'Istituto organizza:
corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive;
scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19;
speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti qualora vengano richiesti.

Art. 23

Art. 23.
Il calendario accademico e' fissato secondo le disposizioni ministeriali.

Art. 24

Art. 24.
Gli insegnamenti teorici vengono Impartiti agli allievi e alle allieve in sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati.

Art. 25

Art. 25.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi e proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 26

Art. 26.
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 27

Art. 27.
Il servizio sanitario, e' affidato, con apposita convenzione, a un ente sanitario.

Art. 28

Art. 28.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzione delle funzionalita' o minorazioni delle idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici o morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilita' dell'Istituto stesso.

Art. 29

Art. 29.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono ai fidati per incarico, in analogia con quanto previsto dallo art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate nel precedente art. 9.

Art. 30

Art. 30.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti secondo le modalita' del precedente art. 9 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 31

Art. 31.
Le retribuzioni al professori vengono stabilite volta per volta e anno per anno dal Consiglio di amministrazione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 32

Art. 32.
La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 18 e' fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la neo mina viene fatta dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce di volta in volta la retribuzione.

Art. 33

Art. 33.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alla Commissione per gli esami di profitto e diploma nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse, cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscono temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.

Art. 34

Art. 34.
Ove un professore sta per legittimi motivi Impedito i attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non inferiore ai due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.

Art. 35

Art. 35.
Alla fine di ogni anno il direttore dell'Istituto deve comunicare al Consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state Impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia agli ordini prescritti dagli articoli precedenti, Il direttore deve farne rapporto al Consiglio di amministrazione.

Art. 36

Art. 36.
Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, puo' nominare assistenti retribuiti ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti retribuiti viene corrisposto il compenso che e' stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

Art. 37

Art. 37.
L'iscrizione ai primo anno si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

Art. 38

Art. 38.
Gli esami sono:
1) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
2) di profitto;
3) di diploma.

Art. 39

Art. 39.
Le punizioni che le autorita' dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione orale o scritta;
b) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
c) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
d) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.
L'ammonizione e' fatta dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere b), c), d) sono inflitte da:
Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo, puo' presentare le sue difese per Iscritto e chiedere di esser udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 40

Art. 40.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dallo studente nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Esse non potranno essere, comunque inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.

Art. 41

Art. 41.
Il funzionamento dell'Istituto e' assicurato da:
a) Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, Ente morale riconosciuto con regio decreto 1014, 24 giugno 1920;
b) Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede, Ente di culto riconosciuto a norma dell'art. 29 lettera d) del Concordato con la Santa Sede con regio decreto 30 novembre 1942;
c) enti vari pubblici e privati che erogano contributi annui;
d) tasse di immatricolazione e frequenza, diritti di segreteria e contributi vari.

Art. 42

Art. 42.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 43

Art. 43.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di ottobre ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 44

Art. 44.
Il trattamento economico e di quiescenza, lo stato giuridico e l'organico del personale amministrativo e ausiliario sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che applica per quanto compatibili con la natura dello Istituto stesso, le norme vigenti per i dipendenti degli Enti pubblici.
L'organico e' indicato nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.
L'Istituto Toniolo si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto altro personale che fosse richiesto dalle necessita' del funzionamento.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano-Tabella n. 1

TABELLA N. 1
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