062U0518
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, delle province di Milano, Bergamo, Sondrio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 518)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali: Visto, per le province di Milano, Bergamo, Sondrio, il contratto collettivo 27 marzo 1957, per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le Associazioni Provinciali Industriali e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Legno Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili e Affini - U.I.L. -; e, in pari data, tra le Associazioni Provinciali Industriali e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, stipulato tra l'Associazione Industriali Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Milano, in data 9 luglio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e stato stipulato:
- per le province di Milano, Bergamo, Sondrio, il contratto collettivo 27 marzo 1957, relativo agli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed a affini, con qualsiasi materia prima fabbricati;
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Milano, Bergamo, Sondrio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI - FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 15. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 27 MARZO 1957 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI PER DISEGNO E CALCOLO, MISURE LINEARI, LIVELLI, REGOLI CALCOLATORI ED AFFINI, CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO E' SONDRIO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 SUL CONGLOBAMENTO E IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI PER DISEGNO E CALCOLO, MISURE LINEARI, LIVELLI, REGOLI CALCOLATORI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico