Monitoring Gesetzessammlung

062U0463

IT - DPR

062U0463

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 463)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della. Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo 4 marzo 1953, per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, ed altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle province di Novara, Cuneo e Cremona e del comune di Voghera; Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Camera. Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, relativo agli operai ed apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina interprovinciale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai ed apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 27. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI E GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA, DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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