Monitoring Gesetzessammlung

062U0378

IT - DPR

062U0378

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 378)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo di lavoro 6 agosto 1956, per i dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici; al quale hanno aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo di lavoro 15 dicembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la attivita', di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Provinciale Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 26 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 e 6 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi di lavoro 6 agosto 1956 e 15 dicembre 1959, relativi ai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia, sono regolati da norme giuridiche unipresente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 85. - VILLA

all. 1 - art. 1

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 6 AGOSTO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI PICCHETTAGGIO, CARENAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 15 DICEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI PICCHETTAGGIO, CARENAGGIO E COLORITURA NAVI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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