064U1206
064U1206
Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964 n. 1206)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465 ; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonche' l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L), vengono determinati in L. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.080.000 (unmilioneottantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettanti ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contribuito, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 85. - DI PRETORO
Art. 1
Repertorio n. 556
Convenzione per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze di assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantre e questo giorno ventitre del mese di dicembre in Firenze, in una sala del Rettorato della Universita', avanti a me dott. Tullio (allo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1 luglio 1950, sono comparsi i signori:
Archi prof. Giovanni Gualberto nato a Faenza (Ravenna), il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 6 dicembre 1963, che si allega sotto lettera "A".
De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualita' di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera presidenziale del predetto Istituto in data 31 ottobre 1963 (Allegato "" ").
Premesso
che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento della clinica ortopedica, la cui cattedra e' stata pure convenzionata dall'Istituto medesimo, e per permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore, ha ritenuto necessaria l'istituzione di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica;
che il Consiglio di amministrazione della Universita' dagli studi di Firenze ha preso atto col piu' vivo compiacimento della determinazione di cui sopra;
che il Ministero della pubblica istruzione con lettera numero 8674 del 20 agosto 1963 ha comunicato di non poter trasmettere la precedente convenzione, stipulata in data 24 luglio 1963 registrata a Firenze (Atti civili) il 27 luglio 1963, al numero 178, vol. 71 ME, al Ministero del tesoro in quanto non redatta in conformita' allo schema concordato fra i due Ministeri in parola;
che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione;
Tutto cio' premesso
I sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), affinche' alla cattedra di clinica ortopadica della Facolta' di medicina o chirurgia della Universita' di Firenze vengano assegnati tre assistenti ordinari, si impegna a versare nell'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di tre posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub- art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 :
a) lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per ciascuno dei tre posti, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;
b) lire 360.000 (trecentosessantamila) per ciascuno del tre posti, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescienza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei dalle vigneti disposizioni ovvero nell'ipotesi di Cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo articolo 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina dal titolare dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Art. 3
Art. 3.
Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato (per i trattamenti di quiescienza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota dei 20%, indicata nell'art. 1, lettera b).
Art. 4
Art. 4.
L'Universita' di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo,lordo dagli assegni effettivamente corrisposti al titolari del tre posti di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di Clinica ortopedica.
L'Universita' di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei tre posti di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Art. 6
Art. 6.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengano a cessare in tutto o in parte e per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Art. 7
Art. 7.
La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente convenzione stipulata il 24 luglio 1963, registrata a Firenze, Atti civili, il 27 luglio 1963 al n. 178, vol. 71 ME.
Art. 8
Art. 8.
Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Questo atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su sette pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze.
Giovanni Gualberto Archi - De Luca Francesco - Tullio Gallo
Registrato a Firenze (Atti civili, addi' 2 gennaio 1964 al numero 190. Vol. 71 ME. Esatte L. gratis.
Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente-Atto aggiuntivo
Repertorio n. 560
Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di marzo, in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me doti. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1 luglio 1950, sono comparsi i signori:
Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) di 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze piazza San Marco, 4, alla sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Firenze;
De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini 7, nella sua qualita' di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione presidenziale dell'I.N.A.I.L. n, 28 del 20 febbraio 1964 che si allega in copia sotto lettera "A".
Premesso che
In seguito alla nota 430 del 29 gennaio 1964, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato che all'art. 3 della convenzione stipulata il 23 dicembre 1963, n. 556 di repertorio, registrata a Firenze (Atti civili) il 2 gennaio 1964, n. 1040, volume 71 ME, per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica, sia aggiunto il seguente comma:
"L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo".
Tutto cio' premesso
I sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:
L'art. 3, con l'aggiunta del summenzionato comma, risulta pertanto il seguente che sostituisce a tutti gli effetti il medesimo articolo di cui alla convenzione in premessa.
Art. 3.
Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo conto medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Universita' di Firenze sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1963, n.
1073 .
Esso consta di due fogli di carta libera uso bollo scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine wc parte della successiva, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze.
Giovanni Gualberto Archi - Francesco De Luca - Tullio Gallo
Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 24 marzo 1964, al numero 1592. Esatte L. gratis.